Rinvio dell’udienza per eccezione sulla composizione del collegio (TAR Abruzzo n. 135 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione concernente la composizione del collegio giudicante, formulata in udienza, impone al giudice amministrativo di disporre il rinvio dell’udienza a nuova data per consentire la definizione della questione preliminare. La verifica della corretta composizione dell’organo giudicante costituisce presupposto indefettibile della valida trattazione della causa e della successiva decisione nel merito.
Il Fatto
La controversia riguarda la contestazione dei risultati elettorali del Comune di Cermignano (TE) per la tornata dell’8 e 9 giugno 2024. I ricorrenti hanno proposto riassunzione del giudizio, chiedendo l’annullamento della proclamazione del candidato eletto della lista “Tradizione e Futuro”, previa verificazione di alcune schede elettorali delle Sezioni 1 e 3, nonché l’annullamento del verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 10 giugno 2024 nella parte relativa all’attribuzione dei voti contestati.
Nel giudizio sono intervenuti altri soggetti, proponendo ricorsi incidentali con analoghe contestazioni sulla valutazione di ulteriori schede elettorali. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, prima della discussione nel merito, è stata formulata un’eccezione in merito alla composizione del collegio giudicante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preso atto dell’eccezione sollevata in udienza, ha ritenuto di non poter procedere alla trattazione della causa nel merito, disponendo il rinvio dell’udienza a nuova data. La questione preliminare attiene alla regolare costituzione dell’organo giudicante, profilo che assume carattere prioritario e assorbente rispetto a ogni altra questione controversa.
La composizione del collegio rappresenta un requisito di validità della decisione giurisdizionale: l’eventuale vizio che la riguardi renderebbe nullo l’atto decisorio e lederebbe il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. L’ordinanza non entra nel merito dell’eccezione, limitandosi a garantire la corretta prosecuzione del processo attraverso la fissazione di una nuova udienza.
Il provvedimento si configura pertanto come atto di natura ordinatoria, privo di contenuto decisorio sulla controversia, finalizzato unicamente a consentire la verifica preliminare della regolare costituzione del giudice e la successiva celebrazione dell’udienza nel rispetto delle garanzie processuali.
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Nota della Redazione
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