Sei scatti stipendiali anche all’Arma dei Carabinieri nel trattamento di fine servizio (TAR Lazio n. 8672 dell’11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, si applica anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, e quindi all’Arma dei Carabinieri, ai soli fini del trattamento di fine servizio. Al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile spettano i sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno, da computare nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non è qualificato come perentorio e al suo superamento non è ricollegata alcuna decadenza. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda dal 28 dicembre 2019, all’età di 55 anni, avendo maturato 39 anni di servizio utile ai fini pensionistici. Con ricorso notificato e depositato l’8 agosto 2023 ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’INPS il 10 ottobre 2019, nella parte in cui non includeva i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
Ha chiesto l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione degli scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per tardività della notifica, asseritamente avvenuta il 9 gennaio 2026, e nel merito l’infondatezza delle censure, sollevando anche questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 81 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione in rito. Il rilievo dell’INPS poggia su una data di notificazione non corrispondente a quella di effettivo perfezionamento: dal fascicolo emerge che il ricorso è stato notificato l’8 agosto 2023 a un indirizzo PEC che all’epoca costituiva il domicilio digitale dell’Ente nel registro IPA. In forza del principio tempus regit actum e dell’art. 28 del d.l. n. 76/2020, la notifica è regolare.
Nel merito, il ricorso è fondato. La controversia verte su diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.; l’atto impugnato non ha valore provvedimentale, sicché si può prescindere dall’esame della domanda di annullamento.
La giurisprudenza amministrativa, valorizzando l’ampia nozione di Forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis, ha ritenuto che la norma trovi applicazione anche nei confronti del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, quale è l’Arma dei Carabinieri, con riconoscimento dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del TFS. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., sez. II, sent. n. 2831 del 2023 e n. 2762 del 2023.
La posizione del ricorrente rientra nella fattispecie del secondo comma dell’art. 6-bis, avendo egli compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Non osta il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza: la disposizione non lo qualifica come perentorio né ricollega al superamento alcuna decadenza, come precisato da Cons. St., sez. III, sent. n. 1231 del 2019.
Non rileva neppure l’eccezione di incostituzionalità. Nel quadro delineato, l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 sottolinea la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per il calcolo dell’indennità di fine rapporto delle forze di polizia. A fronte di un’espressa previsione di legge, l’attività interpretativa non può attribuirle contenuto opposto.
Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto ai benefici economici e del correlato obbligo dell’INPS di rideterminare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.