Parere tardivo della Soprintendenza non forma silenzio assenso e resta vincolante (TAR Campania n. 1727 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso inutile del termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 per il parere della Soprintendenza non integra una fattispecie di silenzio assenso né di silenzio significativo. In ragione della natura speciale della disciplina di tutela paesaggistica, opera il silenzio devolutivo: il termine scaduto priva il parere della valenza obbligatoria e vincolante, ma non impedisce alla Soprintendenza di esternarlo, dovendo l’amministrazione procedente valutarlo adeguatamente. Il termine torna tuttavia a decorrere con efficacia vincolante quando il Comune riapre l’istruttoria con una nuova prospettazione del progetto, nonché per effetto della sospensione conseguente al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola e comproprietario di terreni, ha presentato un’istanza di permesso di costruire con contestuale domanda di autorizzazione paesaggistica per il recupero di un fabbricato rurale allo stato di rudere, da destinare a foresteria temporanea, con sistemazione di piste di accesso, muri a secco e recinzione.

Il Comune ha trasmesso l’istanza alla Soprintendenza il 17 giugno 2024, con relazione istruttoria e parere della Commissione locale per il paesaggio contrari. Scaduto il termine di 45 giorni, il Comune, su richiesta dell’interessato, ha riesaminato la pratica con nota del 2 agosto 2024, esprimendo parere favorevole. Il 16 settembre 2024 la Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi; il 26 settembre 2024 ha reso parere contrario e il Comune, ritenendolo vincolante, ha respinto l’istanza con provvedimento dell’1 ottobre 2024. Il ricorrente ha impugnato i tre atti davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura di tardività del parere. Secondo la giurisprudenza richiamata, la violazione del termine di cui all’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 non integra un silenzio significativo: la specialità della disciplina paesaggistica e la pregnanza dell’interesse tutelato comportano che l’inutile decorso del termine costituisca fatto devolutivo della competenza, senza arrestare il procedimento. Il parere tardivo resta privo di valenza vincolante, ma può comunque essere esternato e dovrà essere valutato dall’amministrazione procedente. Nel caso concreto, tuttavia, il parere non è tardivo.

Il Comune, con nota del 2 agosto 2024, ha riesaminato la pratica e riformulato un parere favorevole su nuova documentazione. Da tale data ha ripreso a decorrere il termine di 45 giorni, con scadenza al 16 settembre 2024. In quel giorno la Soprintendenza ha comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, che sospende i termini di conclusione del procedimento. Non essendo state presentate osservazioni, il termine è ripreso a decorrere dieci giorni dopo, scadendo il 26 settembre 2024, giorno in cui il parere è stato reso: tempestivamente.

È infondata anche la censura di violazione dell’art. 10-bis. Non avendo la parte presentato osservazioni, non può dolersi della conclusione del procedimento il 26 settembre 2024, ultimo giorno utile per il parere vincolante.

Nel merito, l’intervento non rientra tra quelli esentati dall’autorizzazione ai sensi dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017, prevalendo la speciale regolamentazione del Piano territoriale paesistico del Cilento Costiero. Nella zona a conservazione integrale sono ammessi soltanto manutenzione, restauro e risanamento conservativo dell’architettura tradizionale esistente, mentre la ristrutturazione edilizia è consentita solo sugli edifici recenti. Non si trattava di restaurare un edificio esistente, ma di ricostruire integralmente un manufatto distrutto, del quale era stata rinvenuta soltanto la traccia muraria coperta dal terreno, senza alcuna indicazione certa sulla volumetria originaria.

Il Collegio respinge altresì le censure su competenza della Soprintendenza, difetto di motivazione, dissenso costruttivo, omessa pronuncia sul miglioramento fondiario e illegittimità derivata del provvedimento comunale. Quest’ultimo ha recepito un parere tempestivo e vincolante, senza che il Comune potesse instaurare un contraddittorio utile mediante il preavviso di rigetto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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