Ottemperanza per bonus carta docente: ordine di esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 735 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato che riconosce il diritto alla percezione della carta docente, anche quando il titolo esecutivo provenga dal giudice ordinario. La sentenza di ottemperanza ordina all’Amministrazione inadempiente di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La mancata costituzione dell’Amministrazione non esime il giudice amministrativo dall’accertare l’inadempimento e dall’adozione dei consequenziali provvedimenti.
Il Fatto
Una docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto alla percezione del c.d. “bonus carta docente”, si vedeva costretta a intraprendere l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario del medesimo Tribunale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che dagli atti non risultava l’avvenuto integrale adempimento da parte dell’Amministrazione delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. In considerazione del persistente inadempimento, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza di ottemperanza.
Il Tribunale ha inoltre riservato la nomina del commissario ad acta all’eventualità di una ulteriore protrazione dell’inadempienza, tenuto conto del comportamento esecutivo rilevato in casi analoghi, dove i ritardi erano stati determinati da carenze di organico dell’Amministrazione. Tale scelta dimostra un approccio graduale, volto a consentire all’Amministrazione di adempiere spontaneamente, pur mantenendo fermo lo strumento sostitutivo.
La sentenza ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 500,00 euro in favore dei difensori costituiti, con dichiarazione di antistatarietà. Infine, è stata disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in ragione del ritardo nell’esecuzione del giudicato a carico dell’erario.
Nota della Redazione
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