Termine del parere paesaggistico interrotto dal riavvio del procedimento (TAR Campania n. 1584 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quarantacinque giorni per l’espressione del parere della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, è interrotto — non meramente sospeso — quando l’atto di avvio del procedimento sia comunicato alla parte subentrata nella titolarità dell’immobile, divenuta tale dopo l’originaria istanza del dante causa. In tal caso i termini e le garanzie di partecipazione devono essere riferiti al nuovo soggetto interessato, e il termine decorre nuovamente dall’integrazione documentale. Il parere della Soprintendenza, per essere legittimo, non deve fondarsi su considerazioni urbanistico-edilizie, di competenza comunale, ma su valutazioni di effettiva incidenza paesaggistica dell’intervento. È sufficiente a tal fine la motivazione che valorizzi la sopraelevazione rispetto a un contesto già saturo e il carattere invasivo delle recinzioni.
Il Fatto
La ricorrente, divenuta proprietaria dell’immobile nel marzo 2023, chiede al Comune l’autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico di un fabbricato ricompreso nel Parco nazionale del Cilento e sottoposto a vincolo paesaggistico. Il Comune trasmette l’istanza alla Soprintendenza, che il 16 febbraio 2024 comunica l’interruzione del procedimento avviato dal dante causa e l’avvio di quello riferito all’attuale proprietaria, chiedendo integrazioni documentali.
Dopo l’integrazione, la Soprintendenza comunica i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e, il 13 novembre 2024, rende parere contrario. Il Comune emette quindi il diniego definitivo. La ricorrente impugna sia il parere sia il provvedimento comunale, deducendo la tardività del parere e la conseguente formazione del silenzio assenso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il TAR rileva che la Soprintendenza ha legittimamente qualificato l’atto del 16 febbraio 2024 come interruttivo del termine, e non come semplice richiesta di integrazione con effetto sospensivo. L’atto costituisce avvio di un nuovo procedimento, non proseguibile nei confronti di un soggetto non più interessato.
I termini e le garanzie di partecipazione, osserva il giudice, sono posti a tutela della parte direttamente coinvolta. Non sarebbe stato corretto procedere verso un privato ormai privo di interesse, dovendosi garantire la piena partecipazione della parte subentrata. Da qui la tempestività del parere: dall’integrazione del 17 settembre 2024 decorre il nuovo termine di quarantacinque giorni, sospeso dal preavviso di rigetto del 30 ottobre 2024 e ripreso dopo le osservazioni dell’8 novembre 2024.
Il parere contrario, reso il 13 novembre 2024, risulta così anteriore alla scadenza. Il motivo è infondato, con esclusione del dedotto silenzio assenso.
Sul secondo motivo, il TAR chiarisce che gli accertamenti urbanistico-edilizi appartengono al Comune, mentre alla Soprintendenza compete la verifica della compatibilità paesaggistica. Il giudice può quindi prescindere dalle argomentazioni di carattere edilizio contenute nel parere, purché questo risulti sorretto da valutazioni di effettivo impatto sul paesaggio.
Nel caso concreto, il parere è motivato con riferimento all’ulteriore piano in sopraelevazione su una zona già satura, il cui assetto paesaggistico si è consolidato, e al carattere invasivo dei muri di recinzione, qualificati come barriere visive. Il pregresso condono non costituisce presupposto per recedere dalla tutela.
Il terzo motivo, relativo al dissenso costruttivo, è respinto: la Soprintendenza ha indicato una diversa soluzione progettuale praticabile, con incremento volumetrico più contenuto, senza aumento di altezza e con rimodulazione delle recinzioni. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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