Graduatoria di concorso, dichiarata carenza di interesse, improcedibilità (TAR Lazio n. 14345 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal difensore della parte ricorrente nel corso dell’udienza di trattazione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione resa dal patrocinante preclude radicalmente l’esame del merito della domanda, senza che sia necessario verificare la fondatezza delle censure proposte. La compensazione delle spese di lite costituisce l’esito equitativo conseguente alla definizione del giudizio senza una pronuncia nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la graduatoria di merito del concorso relativo al bando di cui alla determina del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, contestando gli esiti della selezione. Il giudizio era instaurato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dei controinteressati, i quali non si costituivano in giudizio. La questione era chiamata per la trattazione all’udienza straordinaria del 26 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
All’udienza di trattazione, il difensore della parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, rendendo radicitus precluso l’esame del merito della domanda. Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione resa dal patrocinante integrasse gli estremi della causa di improcedibilità prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disposizione che contempla l’ipotesi in cui il ricorso sia divenuto privo di interesse per la parte.
La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto adottata senza alcuna valutazione delle censure di merito, in quanto la manifestazione di volontà della parte ricorrente ha determinato il venire meno dell’interesse alla decisione. In tale contesto, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo equo non addossare alcun onere alle parti in ragione della modalità di definizione della controversia.
Il dispositivo ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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