Dipendenza da causa di servizio e criteri cronologico e di continuità fenomenologica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 45 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate tabellari del militare di leva, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio costituisce la condizione fondamentale per accedere al trattamento e va provata dal ricorrente secondo le regole civilistiche dell’onere della prova, non sussistendo norme che attribuiscano rilievo alle presunzioni. I fatti di servizio rilevano come causa ovvero come concausa efficiente e determinante solo quando abbiano apportato un quid novis e un quid pluris rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell’infermità. La valutazione va condotta secondo i criteri medico-legali, tra i quali assumono rilievo essenziale quello cronologico e quello di continuità fenomenologica: la loro assenza, per un lungo lasso di tempo tra il congedo e la prima diagnosi specifica, e il difetto di terapia farmacologica specifica nel periodo intermedio, escludono il nesso eziologico, anche concausale, con il breve servizio di leva, che resta mera occasione slatentizzante di una patologia preesistente.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare di leva in congedo assoluto per inabilità permanente al servizio militare, agiva davanti alla Corte dei conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in un disturbo depressivo maggiore in trattamento psicofarmacologico, insorto in soggetto già affetto da ritardo mentale lieve e ascritto alla prima categoria della tabella A. Chiedeva la disapplicazione del decreto negativo del Ministero della difesa e del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Il ricorrente sosteneva di essere stato erroneamente giudicato idoneo al servizio di leva nonostante una condizione di debolezza mentale preesistente, e che l’obbligato espletamento del servizio, con il distacco dal contesto familiare e i riferiti episodi di nonnismo, avesse causato l’insorgenza della nuova patologia depressiva, poi cronicizzatasi. Si costituiva il Ministero della difesa, deducendo l’esiguità del servizio effettivo e l’assenza di situazioni stressanti idonee; veniva integrato il contraddittorio con la Ragioneria territoriale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto la disciplina applicabile, ratione temporis rinvenibile nell’art. 1 della legge n. 308/1981, come modificato dall’art. 1 della legge n. 280/1991, che estendeva ai militari di leva il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, disposizione poi trasposta nell’art. 1886 del d.lgs. n. 66/2010. Richiama quindi gli artt. 67 e 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che subordinano il diritto al trattamento alla menomazione non suscettibile di miglioramento e definiscono i fatti di servizio come causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità.
Sul piano processuale, la Corte afferma la pienezza della cognizione pensionistica: il ricorso non è volto all’annullamento degli atti gravati, ma all’accertamento del diritto e della sua esatta determinazione, mentre i provvedimenti impugnati rilevano quali meri presupposti processuali. Disattende poi l’istanza di rinvio formulata nelle note difensive, rilevando che la relazione medico-legale era stata depositata oltre quaranta giorni prima dell’udienza e che il giudizio era maturo per la decisione.
Nel merito, il giudice fonda il rigetto sui due pareri medico-legali acquisiti come consulenze tecniche, resi dal collegio medico-legale del Ministero della difesa e dall’ufficio medico-legale del Ministero della salute, che pervengono a conclusioni convergenti. Entrambi rilevano che la disabilità intellettiva era preesistente all’arruolamento e che la prima diagnosi psichiatrica di sindrome ansioso-depressiva risale a circa sei anni dopo il congedo, mentre la diagnosi di depressione maggiore è posta solo a distanza di dodici anni. Manca dunque il criterio cronologico e quello di continuità fenomenologica, non essendo peraltro documentate prescrizioni di farmaci antidepressivi nel lungo periodo intermedio.
La Corte accoglie pertanto la qualificazione del servizio militare come mera occasione slatentizzante della condizione preesistente, non già come antecedente causale o concausale efficiente e determinante. Le relazioni e le osservazioni del consulente di parte, per quanto suggestive, non valgono a superare l’onere probatorio gravante sul ricorrente. Il ricorso viene rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite e nulla per le spese di giustizia.
Nota della Redazione
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