Ottemperanza al giudicato e carta elettronica docente: termine e commissario ad acta (TAR Campania n. 1506 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio della carta elettronica, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina all’art. 114 cod. proc. amm. la piena esecuzione del titolo, assegnando un termine per provvedere e nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione intimata. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico integrano le “altre ragioni ostative” che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., giustificano la mancata condanna al pagamento della penalità di mora.

Il Fatto

Un docente ha ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per due anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’attivazione della stessa per l’importo di mille euro e al pagamento delle spese di lite.

La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, è rimasta ineseguita. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario per l’ipotesi di perdurante inadempimento, con condanna accessoria alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli art. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Sul piano sostanziale, la decisione azionata non ha ricevuto esecuzione e l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio richiama, sul punto, l’onere della prova dell’adempimento a carico del debitore, rinviando a Sezioni Unite n. 13533/2001.

Accolta la pretesa, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di procedere all’attivazione della carta elettronica per gli importi e gli anni scolastici indicati, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al titolo, compiendo anche le eventuali modifiche di bilancio a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento, e che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Tribunale ricorda l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice un ampio potere discrezionale. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica giustifica la mancata condanna della parte pubblica al pagamento della penalità di mora. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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