Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1504 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di un’obbligazione pecuniaria accertata con sentenza del giudice ordinario può ottenere dal giudice amministrativo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione del giudicato. Una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione che non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, poiché l’onere della prova dell’adempimento grava su di essa. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione del giudicato, assegna un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso e condannato il Ministero convenuto al pagamento in suo favore di € 2.000,00 oltre accessori, con riferimento alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e, come attestato dal certificato rilasciato dal giudice ordinario, è passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha chiesto al Collegio di dichiarare l’obbligo del Ministero di conformarsi alle statuizioni, di condannarlo a corrispondere le somme, assegnando un termine per adempiere, e di nominare un commissario in caso di ulteriore inadempimento. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., e la sua ammissibilità, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, dalla documentazione in atti è emerso che le statuizioni del titolo azionato non avevano ricevuto esecuzione e che l’Amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Tribunale ha richiamato sul punto la propria giurisprudenza in tema di onere della prova dell’adempimento, confermata dalle Sezioni Unite civili n. 13533 del 2001.
Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. In esecuzione della sentenza azionata è stato ordinato all’Amministrazione di provvedere all’attivazione in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo indicato, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, stabilendo che questi si insedi su formale richiesta della parte ricorrente e provveda entro novanta giorni. Il Commissario dovrà anche procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi, seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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