Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 1497 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto alla carta elettronica del docente anche in favore dei docenti assunti a tempo determinato, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento. L’inottemperanza all’ordine giudiziale legittima la nomina del commissario ad acta, il quale provvede all’allocazione in bilancio delle somme, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento della spesa, non potendo invocare l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa quale causa di impedimento all’esecuzione. La penalità di mora non va irrogata quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito costituiscono altre ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Campania per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato, condannando il Ministero ad accreditare la somma di mille euro e a rifondere le spese. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione ed era passato in giudicato, come attestato dal certificato rilasciato dal giudice di cognizione.
Preso atto del perdurante inadempimento, il ricorrente ha chiesto al Collegio di dichiarare l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, di condannarlo al pagamento, di assegnare un termine per provvedere e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore l’esecuzione forzata e la notifica del precetto prima di tale scadenza.
Sul piano sostanziale, la Corte ha rilevato che le statuizioni del titolo non hanno ricevuto piena esecuzione e che l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio sull’onere della prova dell’adempimento già affermato dalla giurisprudenza amministrativa e dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001.
Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto e ordina all’Amministrazione di attivare la carta elettronica del docente entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento al giudicato. Al commissario è affidato l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, con trasmissione di dettagliata relazione al Tribunale. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza la verifica delle circostanze addotte dal debitore pubblico. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna al pagamento della penalità di mora. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate come in dispositivo.
Nota della Redazione
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