Autorizzazione risonanza magnetica: fabbisogno concreto e sostituzione dell’apparecchiatura (TAR Campania n. 1250 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego regionale di autorizzazione all’installazione di un’apparecchiatura di risonanza magnetica fino a 4 Tesla è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando omette di valutare il fabbisogno in modo concreto, specifico e attualizzato. La valutazione del fabbisogno sanitario di cui all’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 542/1994 costituisce presupposto indefettibile del procedimento; ove l’atto programmatorio regionale sia intervenuto, il termine di sessanta giorni di cui all’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 542/1994 può condurre al silenzio assenso. Il diniego espresso, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi e adottato dopo la tempestiva acquisizione del parere dell’ASL, resta espressione di un potere non consumato. L’amministrazione deve però considerare la localizzazione della struttura, le peculiarità orografiche e demografiche del territorio, la natura sostitutiva e non additiva dell’apparecchiatura e l’assenza di oneri a carico del bilancio regionale.

Il Fatto

La struttura ricorrente, che gestisce una polidiagnostica, ha chiesto alla Regione l’autorizzazione per installare un impianto di risonanza magnetica fino a 4 Tesla in sostituzione dell’apparecchiatura settoriale già in uso. L’ASL competente ha reso parere negativo, ritenendo già sufficiente il numero di macchinari presenti sul territorio. La Regione ha comunicato i motivi ostativi e ha poi rigettato l’istanza con provvedimento espresso.

La struttura ha impugnato il diniego e gli atti connessi davanti al giudice amministrativo, deducendo la formazione del silenzio assenso per il decorso del termine, l’erroneità della valutazione fondata su dati statistici territoriali anziché sulle esigenze concrete dei singoli ambiti e l’insufficienza dell’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 542/1994, che assoggettava ad autorizzazione regionale le apparecchiature fino a 2 Tesla, è stato abrogato dalla legge n. 160/2016, che ha introdotto l’art. 21-bis d.l. n. 113/2016, attribuendo alla Regione la competenza per le apparecchiature fino a 4 Tesla. Resta ferma la necessità della preventiva valutazione del fabbisogno regionale, quale presupposto indefettibile, in mancanza del quale non può formarsi alcun provvedimento tacito di assenso.

Sul primo motivo, il Tribunale ritiene che il silenzio assenso non si sia formato. L’amministrazione si è pronunciata con atto espresso dopo aver avviato il sub-procedimento per acquisire il parere dell’ASL, intervenuto nel termine indicato. La comunicazione dei motivi ostativi ha interrotto il termine. La struttura, anziché presentare osservazioni, è rimasta silente, in violazione del principio di collaborazione e buona fede. Il potere regionale non può quindi ritenersi consumato.

Il ricorso è invece fondato sul secondo motivo. L’amministrazione ha respinto l’istanza senza un puntuale accertamento circa la reale corrispondenza della richiesta di sostituzione dell’apparecchiatura rispetto al fabbisogno del Distretto Sanitario di riferimento. Il provvedimento non contiene alcun riferimento alla localizzazione della struttura, alla situazione orografica del territorio né alle esigenze specifiche segnalate nella documentazione allegata.

La stessa delibera regionale n. 592/2021 richiama l’opportunità di favorire la sostituzione delle apparecchiature vetuste e considera le esigenze dei pazienti claustrofobici, obesi, pediatrici e non autosufficienti, che le macchine “cd. Open” possono soddisfare. Il diniego ha inoltre omesso di considerare che la struttura opererebbe in regime privato, senza oneri a carico del bilancio regionale.

Il fabbisogno deve dunque essere valutato su base concreta, specifica e attualizzata. Il ricorso è accolto e l’atto di diniego è annullato per difetto di motivazione e istruttoria, con salvezza dei provvedimenti di riesercizio del potere. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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