La scelta urbanistica di non includere un’area nel piano di recupero è sindacabile solo per illogicità (TAR Lazio n. 14012 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni dell’amministrazione comunale in merito all’inserimento di un bene nel perimetro di uno strumento urbanistico attuativo, come un Piano di Recupero, costituiscono esercizio di amplissima discrezionalità. Tali scelte, che coinvolgono l’opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento generale, non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, ma solo per errori di fatto, abnorme illogicità o irrazionalità. L’amministrazione non è tenuta a fornire una motivazione specifica e puntuale per ogni singola scelta di esclusione o inclusione di un’area, soprattutto quando questa ricade in zone sottoposte a vincoli paesaggistici che ne impediscono la trasformazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di una particella nel Comune di Fiano Romano, impugnava la delibera di rigetto della propria osservazione al Piano di Recupero Urbanistico, nonché la delibera di adozione del Piano stesso, nella parte in cui non includeva il proprio terreno nel perimetro. Con un unico motivo di ricorso, la società lamentava la violazione degli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 28/1980, nonché vizi di eccesso di potere per erroneità della motivazione, difetto dei presupposti, contraddittorietà, sviamento e disparità di trattamento. In particolare, si doleva del fatto che il rigetto fosse motivato solo con lo stato di inedificazione dell’area, senza considerare gli obiettivi di riqualificazione del Piano.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura, ritenendola smentita dal deposito agli atti. Ha invece ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di difetto di interesse, stante l’infondatezza nel merito delle censure.
Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha ribadito che le valutazioni inerenti alla pianificazione urbanistica e alla scelta delle aree da includere in uno strumento attuativo rappresentano apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. Tale ampia discrezionalità non implica l’obbligo di fornire una motivazione specifica per ogni singola scelta, essendo sufficiente che la decisione complessiva non sia irrazionale.
Applicando tali princìpi al caso concreto, il giudice ha rilevato che la particella della ricorrente ricade in un’area soggetta al PTPR “Paesaggio naturale Agrario”, ove sono preclusi interventi di trasformazione. La pretesa di includere un’area libera da edifici in un piano di recupero edilizio è stata giudicata priva di concreto interesse, non potendo in ogni caso trarsi alcun beneficio di trasformabilità. La censura di disparità di trattamento è stata infine respinta sulla base delle evidenze documentali, dalle quali è risultato che le altre particelle indicate come termini di paragone erano libere, inesistenti, o comunque in condizioni non equiparabili a quella della ricorrente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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