Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 35 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula il sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti che eliminino integralmente le ragioni di contrasto tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. È necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. L’annullamento del provvedimento di indebito pensionistico e la restituzione delle somme trattenute integrano tale sopravvenienza. Quanto alle spese, la loro regolazione segue il criterio della soccombenza virtuale: l’ente previdenziale che, pur potendo acquisire chiarimenti dall’amministrazione di appartenenza, abbia emesso il provvedimento di recupero, va condannato al pagamento delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, ex sottufficiale cessato dal servizio e collocato in ausiliaria, ha impugnato la comunicazione con cui l’INPS gli contestava la percezione di una somma di € 61.793,60 a titolo di indebito pensionistico, scaturita dall’applicazione del decreto n. 192 del 30.3.2016 del Centro Unico Stipendiale dell’Esercito. Dopo il ricorso amministrativo, rimasto senza esito, il ricorrente ha chiesto in via principale l’accertamento dell’illegittimità della comunicazione e la declaratoria di non debenza della somma.

L’INPS, costituendosi, ha eccepito di essere semplice ordinatore secondario di spesa, spettando all’ex datore di lavoro la determinazione del trattamento pensionistico, ed ha invocato la doverosità del recupero. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Centro Unico Stipendiale, la Difesa ha depositato la documentazione dei rendiconti di pensione, consentendo all’Istituto di riesaminare la partita.

La Motivazione della Corte

Il Giudice rileva che, a seguito della produzione documentale dell’Amministrazione della Difesa, l’INPS ha riesaminato gli atti, ha annullato l’indebito e ha restituito le somme trattenute al ricorrente. Tali circostanze risultano dalla documentazione allegata alle note dell’Istituto del 16 luglio 2024 e sono state confermate dal procuratore di parte ricorrente in udienza.

Richiamando il principio espresso da Cass. civ. n. 6909 del 2009, la Corte osserva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere richiede fatti sopravvenuti idonei a eliminare totalmente le ragioni di contrasto e a soddisfare in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato. Nel caso di specie l’annullamento del provvedimento di indebito e la restituzione hanno integralmente soddisfatto le pretese del ricorrente: va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, la Corte applica il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’INPS. Il ricorrente aveva proposto il previo ricorso amministrativo e in quella sede — anche in una logica deflattiva del contenzioso — l’Istituto avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti al Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito. La documentazione prodotta dalla Difesa esisteva già all’epoca della determinazione dell’asserito indebito.

L’ente previdenziale, ove avesse ritenuto poco chiari gli atti del Centro Nazionale, avrebbe potuto interloquire con esso per evitare l’emissione del provvedimento di recupero. La soccombenza virtuale dell’INPS è pertanto palese; l’Istituto va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite quantificate in € 1.500, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Sussistono giusti motivi per compensare le spese per ogni altro rapporto processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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