Improcedibile l’impugnazione dell’ordinanza demolitoria annullata e sostituita in autotutela (TAR Campania n. 1101 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio, dal momento introduttivo sino alla decisione, ed è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo. Ne consegue che l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione annullata in autotutela dall’Amministrazione e sostituita da un successivo provvedimento di identico contenuto, autonomamente impugnato, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta caducazione del provvedimento impugnato, con contestuale riedizione del medesimo contenuto in un nuovo atto, sposta l’interesse del ricorrente sul nuovo provvedimento, privando di utilità la decisione sul primo.
Il Fatto
Due proprietarie di un immobile destinato a civile abitazione, realizzato su due livelli con copertura a due falde, hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 4/2024 adottata dal Comune, unitamente al presupposto diniego di condono prot. n. 200300066706/2023. Il diniego era motivato con il vincolo paesaggistico gravante sull’area, il vincolo idrogeologico e la ricaduta in zona del piano urbanistico territoriale, con realizzazione di nuova volumetria non ammessa.
Le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità derivata dell’ordinanza per difetto del preavviso ex art. 10 bis legge n. 241/1990 e per mancata notifica del diniego, oltre a vizi propri dell’ordine demolitorio. Il Comune si è costituito eccependo la natura vincolata dei provvedimenti e la tardività delle impugnazioni. Nella pendenza dei giudizi, l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’ordinanza n. 4/2024 e ha adottato, subito dopo, l’ordinanza n. 237/2024 di contenuto identico, a sua volta impugnata con ricorsi separati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone anzitutto la riunione dei due giudizi, essendo unico l’immobile, identici l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di condono impugnati. Su questa base il Collegio affronta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa comunale in relazione all’ordinanza n. 4/2024.
Il percorso argomentativo muove dalla natura dell’interesse a ricorrere, qualificato come condizione dell’azione. Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale, il Collegio ribadisce che tale interesse deve persistere per l’intero arco del giudizio e che la sua carenza è rilevabile d’ufficio in qualunque stato del processo. Il riferimento espresso è alla Cons. Stato Sez. IV n. 5422/2022.
Applicando il principio, il Tribunale rileva la sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti a coltivare l’impugnazione dell’ordinanza n. 4/2024. Questa è stata annullata in autotutela per ragioni esclusivamente formali, ma i suoi contenuti sono rifluiti nella successiva ordinanza n. 237/2024, già impugnata con autonomi ricorsi. La riedizione del potere in un nuovo atto, di contenuto identico, trasferisce l’interesse sul provvedimento successivo e rende priva di utilità la decisione sul primo.
Quanto all’impugnazione del diniego di condono, il Collegio reputa opportuna la trattazione congiunta con i ricorsi rr.gg.nn. 1856/2024 e 1858/2024, che hanno ad oggetto la nuova ordinanza demolitoria e il medesimo diniego. La sentenza è quindi non definitiva: previa riunione, dichiara improcedibili i ricorsi quanto all’ordinanza n. 4/2024 e rinvia il prosieguo all’udienza pubblica del 18.12.2025, con spese al definitivo.
Nota della Redazione
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