Sospensione ex lege del nulla osta e decadenza per decorso del termine (TAR Campania n. 2772 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati, disposta dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 145/2024 per i lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, comporta la sospensione del decorso di tutti i termini collegati all’atto e al procedimento, incluso il termine semestrale di validità del nulla osta. È pertanto illegittimo il provvedimento che dichiari la decadenza della richiesta per mero decorso di quel termine, giacché l’Amministrazione applica una norma la cui operatività è stata neutralizzata da una disposizione primaria sopravvenuta. L’imputazione alla parte privata delle conseguenze dell’inerzia amministrativa integra, inoltre, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione dei principi di buon andamento e leale cooperazione.
Il Fatto
Una società agricola presenta diverse istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore di lavoratori stranieri, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura concede i nulla osta e si avvia la fase per il rilascio del visto d’ingresso.
Nelle more entra in vigore il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, che all’art. 3, comma 2, sospende l’efficacia dei nulla osta già rilasciati per i lavoratori provenienti da Paesi a rischio, tra cui il Bangladesh, e sospende i procedimenti di rilascio del visto. La sede diplomatica italiana conferma per iscritto che le pratiche sono sospese in attesa delle verifiche. Ciononostante la Prefettura dichiara la decadenza dei nulla osta per decorso del termine semestrale di validità. La società impugna i provvedimenti davanti al TAR, che in sede cautelare ne sospende l’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua il vizio centrale nella violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 145/2024. La norma introduce una causa di sospensione automatica dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati, fino alla conferma espressa, da parte dello Sportello Unico, del positivo espletamento delle verifiche. La sospensione legale di un atto o di un procedimento comporta, come effetto connaturato, la sospensione del decorso di tutti i termini collegati.
Nella specie, il termine semestrale di validità del nulla osta, previsto dall’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, era dunque sospeso per effetto di una norma primaria sopravvenuta. La Prefettura ha invece dichiarato la decadenza come se quella disposizione non fosse mai stata emanata, applicando una regola la cui operatività era stata neutralizzata dalla legge. Il Collegio richiama il principio contra non valentem agere non currit praescriptio e conferma integralmente le conclusioni raggiunte in sede cautelare.
L’illegittimità emerge anche sul piano dell’eccesso di potere. Il mancato ingresso dei lavoratori non dipende da inerzia della ricorrente, ma da un impedimento legale e dalla mancata conclusione delle verifiche imposte proprio alla stessa Amministrazione. L’inazione dell’ufficio ha prodotto il presupposto della decadenza: la Prefettura ha cioè imputato alla società le conseguenze di un ritardo a sé ascrivibile.
La motivazione dell’atto risulta perciò meramente apparente, fondata su un presupposto fattuale giuridicamente irrilevante nel contesto normativo applicabile, con conseguente difetto di istruttoria. Il Collegio ravvisa altresì la violazione dei principi di buon andamento e leale cooperazione ex art. 97 Cost., poiché l’Amministrazione ha preferito la soluzione formalistica della decadenza anziché adempiere al dovere di verifica impostole dalla legge.
Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati. L’Amministrazione deve riprendere il procedimento dal momento in cui è stato illegittimamente interrotto, procedendo alle verifiche previste dall’art. 3 del D.L. n. 145/2024 e adottando le conseguenti determinazioni. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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