Riconoscimento titolo estero di sostegno: il silenzio dell’amministrazione (TAR Lazio n. 8797 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio-inadempimento la mancata pronuncia dell’amministrazione sulla domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, una volta decorso il termine complessivo di quattro mesi previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il termine si compone dei trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione e dei tre mesi per la decisione; la scadenza senza provvedimento legittima la proposizione del ricorso e l’ordine all’amministrazione di provvedere entro centoventi giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. L’istanza, presentata in data 31 luglio 2025, restava priva di riscontro, impedendo l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorso il termine di legge, la ricorrente adiva il TAR lamentando la violazione dell’obbligo di provvedere e chiedendo la condanna dell’amministrazione alla conclusione del procedimento.
La Motivazione
La Quinta Bis del TAR Lazio ritiene il ricorso fondato, ravvisando nella mancata pronuncia dell’amministrazione una violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia del termine specifico fissato dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che recepisce la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il Collegio ricostruisce il procedimento: entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità deve accertare la completezza della documentazione ed eventualmente richiedere integrazioni; successivamente, decorso tale adempimento, vi è il termine di tre mesi per provvedere. Il termine complessivo, pertanto, non supera i quattro mesi. Nel caso di specie, nessuna richiesta di integrazione è intervenuta e la domanda è rimasta inevasa, perfezionandosi la fattispecie del silenzio-inadempimento.
Accolto il ricorso, il giudice ordina al Ministero di concludere il procedimento entro centoventi giorni dalla notifica della sentenza, conformandosi ai principi europei di ragionevolezza e proporzionalità e ai criteri individuati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Per il caso di persistente inerzia, viene sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente direzione ministeriale, che dovrà provvedere nel successivo termine di novanta giorni.
Nota della Redazione
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