Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 6 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rinvio disposto dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 199 del codice di giustizia contabile, la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado deve avvenire entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla notificazione della sentenza d’appello o, se comunicata in via anticipata, dalla data della comunicazione. Il rispetto di tale termine è condizione imprescindibile per la prosecuzione del processo. Il deposito tardivo dell’istanza di prosecuzione determina l’estinzione del giudizio quale conseguenza automatica del mancato rispetto del termine stabilito ex lege, non essendo idonea a superarlo alcuna giustificazione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota del quarantaquattro per cento prevista dall’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Con sentenza della Sezione giurisdizionale regionale n. 221 del 10 giugno 2021 il ricorso fu dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Tale decisione è stata riformata dalla Sezione III d’Appello n. 53 del 2 febbraio 2024, che ha rimesso gli atti alla Sezione regionale, in diversa composizione, per la pronuncia sul merito e sulle spese di entrambi i gradi. Nel frattempo l’INPS aveva adeguato i trattamenti pensionistici applicando le circolari n. 107 del 2021 e n. 199 del 2021. I ricorrenti hanno depositato istanza di prosecuzione l’8 luglio 2024; all’udienza del 23 gennaio 2025 nessuno è comparso per essi, mentre l’INPS ha chiesto dichiararsi l’estinzione per mancata riassunzione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico richiama l’art. 199 del codice di giustizia contabile, che disciplina il rinvio al giudice di primo grado da parte del giudice d’appello, ipotesi ricorrente nella fattispecie. Le parti sono gravate dall’obbligo di riassunzione entro un termine perentorio di tre mesi, che decorre dalla notificazione della sentenza d’appello o, ove questa sia stata comunicata in via anticipata, dalla data della comunicazione stessa.

La riassunzione è ritenuta imprescindibile per consentire la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado. Nella specie, il deposito tardivo dell’istanza di prosecuzione, avvenuto l’8 luglio 2024, risulta palesemente non conforme al dettato normativo: il termine utile per la riassunzione, decorrente dal 6 febbraio 2024 come documentato in atti, si perfezionava il 6 maggio 2024.

Il giudice osserva altresì che i ricorrenti, pur essendosi limitati a richiedere un mero rinvio d’udienza, non hanno allegato alcuna giustificazione idonea a superare il mancato rispetto del termine perentorio. Ne discende la dichiarazione di estinzione del giudizio, configurandosi questa quale conseguenza automatica del mancato rispetto del termine stabilito ex lege, in ossequio ai principi di certezza dei tempi processuali e di tutela del giusto processo.

Quanto alle spese, il giudice rileva la peculiarità della vicenda e dispone l’integrale compensazione tra le parti. Il dispositivo dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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