Inammissibile il ricorso sul giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante (Cass. pen. Sez. VII n. 9768 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è espressione di discrezionalità tipica del giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da motivazione sufficiente. A tal fine è sufficiente che il giudice di merito abbia ritenuto l’equivalenza la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. È inammissibile, perché volto a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, il ricorso che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e confutate dai giudici di appello, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali.
Il Fatto
Il ricorrente propone un unico motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, deducendo la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante contestata di cui all’art. 80, comma 2, TU Stup. Il ricorrente contesta, in particolare, la conferma del giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante, lamentando che i giudici di appello non abbiano valorizzato il comportamento collaborativo e la condotta processuale tenuta nel corso del procedimento.
Secondo la difesa, il bilanciamento operato in primo grado non sarebbe corretto, perché fondato solo sulla portata offensiva del fatto e sulla pericolosità sociale, senza considerare gli ulteriori aspetti positivi indicati. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che il motivo è meramente reiterativo di profili di doglianza già esaminati e confutati dai giudici di appello con motivazione coerente con le emergenze processuali e rispondente ai canoni di logicità.
Il ricorrente, osserva la Corte, mira in realtà a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie. Un simile scrutinio è estraneo al sindacato di legittimità, poiché non viene individuato alcuno specifico travisamento delle emergenze valorizzate dai giudici di merito.
Nel merito, la motivazione impugnata non è manifestamente illogica per il solo fatto di non avere valorizzato gli elementi richiamati dalla difesa. I giudici territoriali li hanno evidentemente ritenuti subvalenti, attribuendo rilievo agli indici di gravità del fatto e alla negativa personalità del reo, con giudizio conforme ai criteri direttivi dell’art. 133 cod. pen.
La Corte ribadisce quindi il principio secondo cui le statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione adeguata. Richiama sul punto Sez. II n. 31543 del 08.06.2017, per la quale è sufficiente che il giudice abbia ritenuto l’equivalenza la scelta più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Nota della Redazione
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