Pene accessorie rideterminate d’ufficio dopo prescrizione del reato (Cass. pen. Sez. III n. 9927 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La durata delle pene accessorie temporanee, quando la legge ne fissa un minimo e un massimo, deve essere determinata in concreto con adeguata motivazione, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., restando esclusa ogni necessaria correlazione con la durata della pena principale. Il venir meno del reato per prescrizione non giustifica il mantenimento automatico delle pene accessorie già applicate in primo grado. In tal caso il giudice di legittimità, accertata l’omessa motivazione, può rideterminarne direttamente la misura ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. È inammissibile, per difetto di specificità estrinseca, il motivo che sia solo enunciato nell’epilogo senza alcuno sviluppo argomentativo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione a uno dei reati tributari contestati e ha rideterminato la pena principale in un anno di reclusione per l’altro, confermando le pene accessorie già applicate dal primo giudice.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire; omessa motivazione sulla durata delle pene accessorie dopo la declaratoria di prescrizione; omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce la disciplina dell’assenza dell’imputato: ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., constatata la regolarità della citazione e la mancata comparizione, il giudice dichiara l’assenza; l’ordinanza è revocabile, anche d’ufficio, solo se l’imputato compare prima della decisione. L’art. 420-ter cod. proc. pen. impone il rinvio soltanto quando l’assenza sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, valutato dal giudice alla prima udienza.

Richiamando il precedente Sez. V n. 1784 del 26.10.2011, dep. 2012, Nappo, il Collegio ribadisce che la verifica dello status di presente o assente si riferisce alla situazione di fatto esistente al momento della costituzione delle parti. La comparizione successiva dell’imputato già dichiarato assente fa cessare la relativa situazione, indipendentemente da un formale provvedimento di revoca.

Nel caso concreto, l’imputato era stato dichiarato assente alla prima udienza e non aveva dimostrato in modo certo la sussistenza di un impedimento effettivo alla data dell’udienza di rinvio. La Corte d’appello ha fondato il diniego su accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, cosicché la censura è respinta.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte richiama il principio secondo cui la durata delle pene accessorie temporanee, comprese tra un minimo e un massimo, va determinata in concreto con motivazione adeguata (Sez. III n. 41061 del 20.06.2019, Paternò), in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05.12.2018, che ha escluso ogni automatismo. Poiché la Corte territoriale aveva confermato le pene accessorie senza motivazione dopo la sopravvenuta prescrizione di uno dei reati, il Collegio le ridetermina d’ufficio, ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., in un anno per ciascuna, applicando i criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. III n. 18879 del 17.04.2024).

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità estrinseca, essendo meramente enunciato senza argomentazioni a fronte di una motivazione del giudice di appello che aveva esposto le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. La sentenza è quindi annullata senza rinvio quanto alla durata delle pene accessorie temporanee e il ricorso è rigettato nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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