Inammissibile il ricorso: notifica al difensore e motivazione per relationem (Cass. pen. Sez. III n. 9928 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione all’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittimamente eseguita al difensore di fiducia quando il soggetto risulti irreperibile al domicilio eletto, essendo equiparata all’impossibilità di notifica anche la sua temporanea assenza al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore. La nullità conseguente, ove si tratti di nullità a regime intermedio verificatasi nel corso degli atti preliminari al giudizio di appello, è soggetta al regime degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. e deve essere eccepita tempestivamente nel giudizio di merito, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. In tema di vizio di motivazione, il sindacato della Cassazione è circoscritto alle illogicità manifeste e alle omissioni argomentative capaci di incidere in modo decisivo sul compendio indiziario, senza possibilità di rivalutare autonomamente le prove. È infine sufficiente, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, un congruo richiamo agli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti, ivi compresi i precedenti penali.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria con cui l’imputato, legale rappresentante di una società, era stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 per avere emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di due società negli anni 2015 e 2016.

Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello al domicilio eletto; il vizio di motivazione per il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado e la mancata valutazione delle doglianze difensive; la dosimetria della pena; il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, rileva che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al domicilio eletto, ove l’imputato era risultato irreperibile, con conseguente notifica al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui integra l’impossibilità di notificazione anche la temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore (Sez. 3, n. 21626 del 2015, Cetta).

In via ulteriore, la Corte osserva che, trattandosi di nullità a regime intermedio verificatasi nella fase degli atti preliminari al giudizio di appello, la stessa doveva essere eccepita tempestivamente in quel giudizio ai sensi degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. Non risultando alcuna deduzione tempestiva, l’eccezione è inammissibile perché proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Il secondo motivo, volto a una diversa lettura del compendio probatorio, è inammissibile. Il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve individuare un preciso difetto del percorso argomentativo, declinabile come illogicità manifesta o come carenza od omissione argomentativa, e deve essere idoneo a incidere sul compendio indiziario. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha argomentato l’inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla società, circostanza non contestata, e ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell’estraneità del ricorrente, vittima di una pretesa frode. La Corte esclude il travisamento probatorio e il paventato conflitto di giudicati, non essendo intervenuta alcuna pronuncia di merito nel procedimento parallelo.

Quanto al terzo motivo, la Corte ritiene la censura manifestamente infondata, avendo il giudice di merito congruamente argomentato il discostamento dai minimi edittali, ma entro la mediana, in ragione della pluralità e della significatività delle fatture emesse, con richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 2013, Waychey).

Il quarto motivo è inammissibile: il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato fondato sull’assenza di elementi positivi, di resipiscenza e sui precedenti penali anche specifici. In tema di attenuanti generiche il giudizio del merito è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittorio e sufficiente il richiamo ai precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 2017). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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