Amministratore di fatto e attenuanti generiche: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 20180 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, non necessariamente di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. La prova di tale posizione si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società, e costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione. L’art. 69, quarto comma, cod. pen. vieta espressamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui all’art. 216, primo comma, nn. 1) e 2), legge fall., aggravato ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., con contestazione della qualità di amministratore di fatto della società fallita e della recidiva reiterata.

La Corte appello di Roma, con sentenza del 05.11.2025, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, intervenendo esclusivamente sulla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza della responsabilità e l’illegittimo diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso e ne rileva l’inammissibilità. Quanto al primo, la censura sulla qualità di amministratore di fatto è giudicata generica, per assenza di confronto con il tenore della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, oltre che non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata.

Il Collegio richiama il pacifico principio di diritto secondo cui la posizione di amministratore di fatto richiede l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. La prova si ricava da elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase dell’attività societaria, e la relativa valutazione è riservata al giudice di merito. A sostegno, la Corte invoca Sez. V n. 35346 del 20.06.2013 e Sez. V n. 45134 del 27.06.2019.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, il giudizio di comparazione fra circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del merito e sfugge al sindacato di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La motivazione che si limiti a ritenere l’equivalenza la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata è sufficiente. Su questo punto la Corte richiama Sez. Un. n. 10713 del 25.02.2010.

Dall’altro lato, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. vieta espressamente la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., nella specie riconosciuta in capo al ricorrente. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2639 c.c.

Tutte le 104 sentenze sull'art. 2639 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *