L’indulto straniero non osta all’estradizione esecutiva (Cass. pen. Sez. VI n. 10078 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di estradizione esecutiva, le cause di estinzione del reato o della pena diverse dalla prescrizione, in quanto non collegate al mero decorso del tempo e non comuni ai due ordinamenti giuridici, producono effetto soltanto nell’ambito di ciascun singolo ordinamento, senza alcun vincolo di congiunto obbligo di controllo tra gli Stati. Ne deriva che l’indulto concesso nello Stato richiedente non costituisce causa ostativa alla consegna, non integrando l’art. 10 della Convenzione europea di estradizione, che collega il divieto alla sola prescrizione dell’azione penale o della pena. La Corte di appello non ha pertanto alcun obbligo di sospendere il procedimento in attesa dell’esito della procedura interna di clemenza, né di acquisire d’ufficio la relativa documentazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni per procedere all’estradizione di un condannato, richiesta dal Ministero della giustizia albanese per l’esecuzione di una pena di tre anni di reclusione inflitta per reati contro il patrimonio commessi nel 2017. L’estradando è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, essendo stato ritenuto sussistente il pericolo di fuga.
Avverso tale decisione ricorre l’estradando con un unico motivo, lamentando che la Corte di merito abbia disatteso la richiesta di rinvio della procedura, formulata in ragione della pendenza, nello Stato di emissione, di un procedimento per l’applicazione dell’indulto concesso con legge dello Stato di Albania n. 33 del 2024, con udienza fissata l’8 novembre 2024 innanzi al Tribunale di Tirana. Secondo la tesi difensiva, l’accoglimento della richiesta renderebbe non più eseguibile la pena inflitta; la Corte, avendo ritenuto la richiesta non adeguatamente documentata, avrebbe dovuto integrare la lacuna esercitando i poteri officiosi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il tema posto attiene alla incidenza, sulla estradizione esecutiva, della domanda di indulto presentata nello Stato richiedente; domanda che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe ostativa alla consegna.
In via preliminare il Collegio rileva il difetto di allegazione da parte del ricorrente, che si è limitato a produrre in visione un decreto di fissazione di udienza per la discussione della richiesta del beneficio innanzi al Tribunale di Tirana, senza documentarne l’esito.
Nel merito, non sussisteva alcun obbligo, per la Corte di appello, di sospendere il procedimento fino al termine della procedura interna per la concessione del beneficio, né di acquisire ulteriore documentazione oltre quella espressamente richiamata. La invocata causa estintiva non può avere influenza sulla procedura estradizionale.
La Corte richiama i propri precedenti in relazione all’art. 10 della Convenzione europea di estradizione: le cause di estinzione del reato o della pena diverse dalla prescrizione, perché non collegate al mero decorso del tempo e quindi non comuni ai due ordinamenti, producono effetto soltanto nell’ambito di ciascun singolo ordinamento, senza vincolo di congiunto obbligo di controllo tra gli Stati (Sez. VI n. 4595 del 20/01/2015; Sez. VI n. 14175 del 09/12/2009, dep. 13/04/2010, secondo cui non costituisce causa ostativa all’estradizione esecutiva l’indulto concesso dallo Stato richiesto).
Tale disposizione è intimamente connessa al principio della doppia incriminabilità e della doppia procedibilità, e alla sua stabilità temporale; di qui l’esigenza di verificarne la compatibilità diacronica con le normative vigenti in entrambi gli ordinamenti e la regola per cui lo Stato richiedente deve dimostrare che, per il reato, non sia intervenuta la prescrizione. Altro è il regime delle cause di estinzione non collegate al mero decorso del tempo e non comuni ai due ordinamenti — come l’indulto — la cui operatività resta circoscritta all’ambito dei singoli ordinamenti.
Alla inammissibilità consegue, per l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Nota della Redazione
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