Omesso versamento di ritenute previdenziali: dolo generico e crisi di liquidità (Cass. pen. Sez. III n. 33148 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti e risponde a dolo generico. Non rileva, sul piano soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità economica o destini le risorse a debiti ritenuti più urgenti. La crisi di liquidità non esclude la colpevolezza, ove non si dimostri che essa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte all’obbligazione contributiva e che siano state poste in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il patrimonio personale, per reperire le somme necessarie, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla propria volontà. La fattispecie è reato unitario a consumazione prolungata, che si perfeziona con il superamento della soglia di punibilità e cessa con la scadenza del termine di versamento dell’ultima mensilità omessa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per prescrizione in relazione ad alcune mensilità contributive e condannava il ricorrente, nella qualità di rappresentante della società, per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali.
Avverso la decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi e censurando, tra l’altro, la qualificazione del fatto, la prova della corresponsione delle retribuzioni, il diniego della particolare tenuità del fatto, l’accertamento dell’elemento soggettivo e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, concernente la dedotta indeterminatezza dell’imputazione, la Corte ha rilevato che la questione non era stata devoluta in appello e che il ricorrente, in quella sede, aveva sollecitato esclusivamente l’assoluzione, non la declaratoria di nullità del decreto di citazione e degli atti conseguenti. La censura risulta quindi proposta fuori dai casi consentiti, secondo la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. La Corte ha inoltre precisato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità dell’imputazione ha natura relativa, non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita entro il termine dell’art. 491 cod. proc. pen.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: il Tribunale aveva identificato la persona giuridica obbligata non già tramite la ragione sociale, bensì attraverso il codice fiscale e la sede, univocamente indicativi del soggetto tenuto al versamento. Il refuso sulla denominazione, presente nel secondo capo di imputazione, non aveva inciso sul diritto di difesa.
Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che la prova della corresponsione delle retribuzioni può trarsi dai modelli DM10, aventi natura ricognitiva della situazione debitoria, la cui presentazione equivale ad attestazione dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni, con onere dell’imputato di dimostrare eventuali difformità. La sentenza di appello, in un’ipotesi di doppia conforme, si salda con quella di primo grado in un unico corpo decisionale.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, pur riconoscendo che la fattispecie configura un reato a consumazione prolungata, la Corte ha escluso che la tesi difensiva abbia rilievo concreto: l’esclusione di tale causa è stata giustificata dalla reiterazione delle omissioni, dalla protrazione per circa due anni e dalla consistenza dei contributi non versati.
Sul quarto motivo, il Collegio ha ribadito il costante principio secondo cui il reato è a dolo generico e resta integrato anche quando il datore di lavoro versi in situazione di difficoltà economica, poiché la legge gli impone di accantonare le somme trattenute e di ripartire le risorse disponibili in modo da adempiere all’obbligo contributivo, senza che rilevi il successivo stato di insolvenza. La crisi di liquidità non esclude l’esigibilità della condotta, salvo che l’imprenditore provi l’assoluta impossibilità di adempiere per cause a lui non imputabili.
Nota della Redazione
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