Confisca di somma sproporzionata e limiti del ricorso contro il patteggiamento (Cass. pen. Sez. IV n. 13164 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nei soli casi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile, per vizio motivazionale, la doglianza che contesti la confisca di una somma di danaro disposta in sentenza di patteggiamento. La confisca di una provvista rinvenuta nella disponibilità dell’imputato e sproporzionata rispetto alle sue legittime entrate trova fondamento negli artt. 240-bis cod. pen. e 85 d.P.R. n. 309 del 1990, e non presuppone la qualificazione della somma come provento del reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 23.12.2024, applicava su richiesta delle parti la pena concordata a una donna imputata del delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Concesse le attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata aggravante e alla riconosciuta recidiva, il giudice disponeva altresì la confisca e la distruzione della sostanza in sequestro e la confisca di una somma di danaro di euro 3.400,00.
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo violazione dell’art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione, sul rilievo che la confisca della somma sarebbe stata disposta senza elementi idonei a qualificarla come provento del reato.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione muove dai limiti di ammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento, attualmente disciplinati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. La norma consente alle parti di proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Su questa base la Corte rileva che la doglianza imperniata sul preteso vizio motivazionale della sentenza impugnata è inammissibile, perché estranea al perimetro tassativo delle censure proponibili.
Quanto alla seconda censura, relativa all’art. 240 cod. pen., il Collegio osserva che la statuizione di confisca della somma in sequestro non si fonda sulla qualificazione della provvista come provento del reato. Essa riposa invece sugli artt. 240-bis cod. pen. e 85 d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi ritenuta la somma trovata nella disponibilità dell’imputata connotata da una evidente sproporzione rispetto alle entrate di cui la stessa avrebbe potuto legittimamente disporre.
Ne deriva che la contestazione della natura di provento del reato della somma ablata non coglie nel segno, poiché tale qualificazione non ha costituito la ragione del provvedimento di confisca. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila.
Nota della Redazione
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