Reato continuato: obbligo di motivazione rafforzata sull’aumento e pena accessoria illegittima (Cass. pen. Sez. II n. 26308 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. Qualora la pena determinata per il reato satellite coincida con il minimo edittale o lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente, tanto più se la pena base per il reato più grave è stata applicata al minimo edittale. L’illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche quando il ricorso sia inammissibile. Ai fini della durata dell’interdizione dai pubblici uffici ex art. 29, primo comma, cod. pen. si ha riguardo alla pena principale irrogata per il reato più grave, non alla pena complessiva risultante dagli aumenti per la continuazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’imputato responsabile del concorso nei delitti di rapina impropria aggravata e di lesioni, aggravate dal nesso teleologico, applicando le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente e rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 600 di multa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo cinque motivi: la mancata valutazione della prevedibilità in concreto del più grave delitto nell’ambito del concorso anomalo; la mancata riqualificazione delle lesioni dolose in lesioni colpose; la violazione dei principi in tema di reato continuato nella determinazione dell’aumento di pena; l’omessa estensione della valutazione sulle attenuanti generiche al reato di lesioni; l’illegittimità della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, confermata pur a fronte di una pena ridotta al di sotto del limite dei tre anni.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, in quanto aspecifici. Essi reiteravano censure già prospettate in appello e disattese con corrette argomentazioni. Il pieno concorso dell’imputato è stato dimostrato attraverso una compiuta valutazione delle risultanze istruttorie e dell’analisi delle circostanze di fatto: la finalità unitaria dell’azione predatoria, con la consapevolezza del ruolo altrui e la volontà di agire in comune, è stata individuata mediante la descrizione della scansione dei vari momenti dell’azione. Non illogicamente i giudici di merito hanno ravvisato nel previo occultamento della targa dell’auto un indice del fatto che i concorrenti avessero contemplato l’eventualità di un inseguimento, come poi avvenuto. L’imputato si era rappresentato l’evento diverso e più grave come possibile sviluppo della condotta concordata.

Del pari aspecifica è stata ritenuta la censura sulla mancata riqualificazione delle lesioni. Il ricorrente ha eluso il confronto con la motivazione, in cui l’intenzionalità lesiva della condotta è stata dimostrata con riferimento allo spintonamento subito dalla vittima e al colpo ricevuto al braccio in seguito al movimento dell’auto in fuga.

Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, Pizzone, secondo cui il grado di impegno motivazionale sugli aumenti di pena deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva applicato la pena base per il reato più grave al minimo edittale e aveva poi determinato l’aumento per le lesioni in misura lievemente discosta dal minimo, senza fornire ragioni. Proprio alla luce di quel principio, quando la pena per il reato satellite coincide con il minimo edittale o lo supera, l’obbligo motivazionale si fa più stringente, tanto più se la pena base è stata applicata al minimo.

Quanto alla pena accessoria, la Corte ha rilevato che la condanna all’interdizione temporanea dai pubblici uffici è stata erroneamente confermata. Ai sensi dell’art. 29, primo comma, cod. pen., per determinare la durata della pena accessoria si ha riguardo alla pena principale irrogata per il reato più grave, non alla pena complessiva risultante dagli aumenti per la continuazione. Nel caso in esame la pena per il reato più grave, diminuita di un terzo per il rito, risultava inferiore al limite dei tre anni. Benché la doglianza non fosse stata dedotta in appello, il Collegio l’ha rilevata d’ufficio, in forza del principio secondo cui l’illegalità della pena accessoria è rilevabile d’ufficio anche quando il ricorso sia inammissibile.

La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria, che è stata eliminata, e annullata limitatamente all’aumento di pena in continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con affermazione di responsabilità divenuta irrevocabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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