Diniego rinnovo porto d’armi per pluralità di precedenti nonostante archiviazioni (TAR Emilia-Romagna n. 1062 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, il diniego di rinnovo può fondarsi su una valutazione ampiamente discrezionale dell’affidabilità del titolare, purché sostenuta da un quadro istruttorio adeguato e da motivazione accurata. L’Amministrazione può valorizzare fatti ed episodi anche privi di rilievo penale e non è necessario un accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. Il precedente rilascio o rinnovo del titolo non genera alcun affidamento, ben potendo l’autorità riesaminare le determinazioni già assunte. L’erronea indicazione, nel provvedimento, della ragione dell’archiviazione penale non inficia il diniego ove questo si fondi sull’insieme dei precedenti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, presentava in data 25 luglio 2022 domanda di rinnovo. All’esito del preavviso di diniego ex art. 10-bis, legge n. 241 del 1990, la Questura respingeva l’istanza, valorizzando la nota informativa dei Carabinieri del 5 settembre 2022 e una serie di precedenti iscritti nel casellario giudiziario tra il 1997 e il 2018. Seguiva il ritiro cautelare delle armi e, in data 6 dicembre 2022, il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS.

Il ricorrente impugnava entrambi i decreti davanti al giudice amministrativo, deducendo che la valutazione negativa di affidabilità era stata ancorata a fatti inidonei e che i procedimenti penali si erano chiusi con archiviazioni o assoluzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa generale per cui gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscono al questore e al prefetto il potere di negare o revocare il porto d’armi ogni qualvolta si debba ragionevolmente temere che l’interessato sia potenzialmente capace di abusarne. La valutazione di affidabilità è tipicamente discrezionale e funzionale alla tutela dell’ordine pubblico, rilevando anche il semplice pericolo di lesione.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa, tra cui il Cons. Stato, sez. III, n. 10618 del 2023, per cui il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto ma una deroga al divieto generale di detenzione delle armi. L’apprezzamento rimesso all’autorità involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto e non richiede né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.

Quanto al rinnovo, è richiamato il principio per cui il precedente rilascio non preclude all’Amministrazione opposte valutazioni, sia per il sopravvenire di elementi di novità sia per un mero ripensamento, ove basato su elementi istruttori adeguati e motivazione accurata. Il controllo sul titolo è assiduo e si dispiega proprio all’atto del periodico rinnovo.

Nel caso concreto, dall’insieme dei precedenti del ricorrente emerge che lo stesso non può essere qualificato come soggetto esente da mende, a prescindere dall’esito favorevole di alcuni procedimenti penali. La Corte riconosce l’errore della Questura, che aveva ritenuto l’archiviazione del procedimento per maltrattamenti conseguenza della mancata querela, mentre dagli atti risultava l’inidoneità degli elementi a sostenere l’accusa. Ciò non giustifica tuttavia l’annullamento, perché il provvedimento si fonda sull’insieme dei precedenti.

Analogamente, la segnalazione di polizia per minacce proferite in data 8 giugno 2019 nei confronti del sindaco non richiedeva una formale denuncia per assumere rilevanza. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese attesa la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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