Esclusione da contributo pubblico illegittima se il refuso non è ingannevole (Cons. Stato n. 7809 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di un avviso pubblico che sanziona con l’esclusione la difformità tra quanto dichiarato dal candidato e la documentazione allegata va interpretata alla luce del principio di proporzionalità. L’esclusione automatica presuppone dichiarazioni non semplicemente errate, ma munite di una concreta attitudine ingannatoria per l’amministrazione. In assenza di tale attitudine, il sacrificio della sfera giuridica del candidato non trova giustificazione. Gli oneri di cooperazione e correttezza che gravano sul partecipante alle procedure comparative e di massa non consentono all’amministrazione di dare lettura formalistica delle prescrizioni dell’avviso, quando l’errore sia agevolmente riconoscibile. La tutela della par condicio e dell’efficienza procedimentale non legittima l’automatismo espulsivo.

Il Fatto

La Regione aveva approvato un avviso pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle micro, piccole e medie imprese. Le erogazioni erano assegnate in base a una graduatoria e i richiedenti dovevano compilare un questionario in fase di presentazione della domanda. La società resistente presentava la propria istanza. In sede istruttoria l’amministrazione rilevava una difformità tra il dato inserito nel questionario e quanto risultava dall’ulteriore documentazione allegata.

In particolare, la società aveva indicato il numero “3” con riferimento ai sistemi di gestione della qualità che intendeva ottenere grazie al progetto, senza però apporre alcuna crocetta nel corrispondente punto dell’allegato. Ne derivava una riduzione del punteggio e, in applicazione della clausola dell’avviso, l’esclusione dalla procedura. Il TAR Molise accoglieva il ricorso nel merito; la Regione proponeva appello, chiedendone la riforma.

La Motivazione della Corte

L’appellante sosteneva che il principio di proporzionalità andasse parametrato al settore e alle esigenze del caso concreto. In una procedura selettiva con budget limitato e un numero rilevante di candidature, le clausole che sanzionano le difformità sarebbero finalizzate a garantire la par condicio, l’efficienza e la celerità della definizione. Il Consiglio di Stato ritiene però infondate le censure.

Il Collegio condivide l’interpretazione del primo giudice: la causa di esclusione prevista dall’avviso, letta alla luce del principio di proporzionalità, presuppone dichiarazioni non semplicemente errate, ma dotate di una concreta attitudine ingannatoria per l’amministrazione. Solo a questa condizione si giustifica il sacrificio costituito dall’esclusione automatica dalla procedura.

La ricostruzione in fatto operata dal TAR trova piena conferma nelle risultanze documentali. La società non intendeva acquistare tre sistemi di gestione, ma soltanto un semirimorchio e un miniescavatore; tali attrezzature risultano indicate nel questionario e nella dichiarazione riepilogativa del progetto. L’indicazione del numero “3” è dunque effetto di un mero refuso, agevolmente riconoscibile dall’amministrazione.

Di fronte a una situazione tanto chiara, il Consiglio di Stato condivide la valorizzazione del principio di proporzionalità, che rende irragionevole l’adozione di un provvedimento negativo fondato su una mera erroneità dell’istanza agevolmente riconoscibile. Il Collegio richiama Cons. Stato Sez. I n. 165 del 2024: nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate da un numero ragguardevole di partecipanti, gravano sul singolo obblighi di correttezza, fondati sostanzialmente sugli artt. 2 e 97 Cost., che impongono oneri minimi di cooperazione.

Tali oneri non legittimano però l’automatismo espulsivo. L’esclusione disposta sulla base di una lettura formalistica della clausola dell’avviso, in assenza di qualsivoglia oggettiva attitudine ingannatoria della difformità e quindi di un intento fraudolento, si pone in insanabile contrasto con il principio di proporzionalità. La sentenza impugnata merita pertanto integrale conferma, con condanna dell’appellante alle spese dei due gradi di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *