Avviso orale Questore motivato da pericolosità sociale attuale (TAR Piemonte n. 201 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011 è legittimo quando l’Amministrazione dia conto, con motivazione adeguata, della pericolosità sociale attuale del soggetto, desunta dall’insieme dei comportamenti accertati e non dal solo dato formale dei precedenti. Non è necessario che i reati richiamati siano recenti, né che l’atto indichi espressamente la categoria di appartenenza tra quelle disegnate dall’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, purché emerga una condotta di vita complessivamente incompatibile con le regole della civile convivenza. Il sindacato del giudice amministrativo resta di legittimità e non si estende al merito dell’opportunità della misura. Le prescrizioni accessorie, anche se incidenti su facoltà ampie, non sono illegittime ove proporzionate alla pericolosità accertata.

Il Fatto

Un cittadino italiano senza fissa dimora, che abitualmente si sistemava in ripari di fortuna nei pressi delle stazioni ferroviarie, è stato raggiunto da un avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Torino, con contestuale imposizione delle prescrizioni dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Il provvedimento faceva leva su numerosi deferimenti all’autorità giudiziaria, da ultimo per omicidio doloso commesso negli spazi ferroviari di Torino Porta Nuova in danno di un addetto alle pulizie delle carrozze.

Il destinatario ha impugnato l’atto davanti al TAR Piemonte, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione: deduceva l’assenza del requisito della concreta e attuale pericolosità sociale, l’apoditticità del richiamo ai precedenti e l’eccessiva incidenza delle prescrizioni, tra cui il divieto di detenere telefoni cellulari e tablet. Il ricorso cautelare era stato respinto. L’Amministrazione si costituiva sostenendo l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto dell’impugnazione e la censura centrale: il provvedimento, secondo la prospettazione del ricorrente, si limiterebbe ad affermare che il soggetto è dedito a reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, senza indicare la categoria di persone pericolose di riferimento né la concretezza dell’attualità della pericolosità.

Il TAR ritiene il ricorso infondato. La motivazione dell’atto impugnato analizza in realtà in modo compiuto la vita dell’interessato, deferito in molteplici occasioni: guida senza patente, furto aggravato, rapina, lesioni, ricettazione, incendio doloso, porto di armi od oggetti atti ad offendere e, da ultimo, l’omicidio doloso in area ferroviaria.

Il Collegio valorizza la successione delle condanne — per furto e guida senza patente, poi nuovamente per furto, infine per omicidio doloso e porto d’armi — tutte collocate nella stessa area in cui l’interessato era stato trovato nel proprio giaciglio, quando già da anni era stato raggiunto da altro avviso orale. A ciò si aggiungono la frequentazione abituale di altri pregiudicati e la scelta di dimorare in luoghi pubblici all’addiaccio, nel demanio ferroviario, vietati al transito per ragioni di sicurezza, pur disponendo di un domicilio dichiarato.

Da questi elementi il TAR desume che la misura sia più che adeguatamente motivata e rappresenti il minimo rispetto ad altre misure di sicurezza adottabili. La doglianza sull’eccessività di alcune prescrizioni, pur apprezzabile in astratto, non basta a travolgere un atto fondato su una pericolosità sociale desunta da una condotta di vita complessivamente illecita. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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