Legittimo il divieto di detenzione armi per lite con il vicino (TAR Emilia-Romagna n. 942 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inaffidabilità nell’uso e nella detenzione delle armi non costituisce un giudizio di pericolosità sociale, ma integra una prognosi sul rischio di abuso, sostenuta da un grado di verosimiglianza tale da rendere più probabile che non il pericolo stesso. A tal fine l’Autorità di pubblica sicurezza può valorizzare episodi e circostanze anche privi di rilievo penale, indipendentemente da una condanna e dalla riconducibilità dei fatti a un accertamento di responsabilità. Non è pertanto necessario il riferimento ai parametri dell’art. 133 cod. pen., né un onere motivazionale rafforzato. La revoca del titolo ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e il carattere voluttuario dell’attività venatoria sposta l’equilibrio verso le esigenze di sicurezza collettiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Rimini gli ha imposto il divieto di detenere armi e munizioni, con ordine di consegna ai fini della custodia all’Organo di Polizia e di cessione a persona estranea al nucleo familiare entro centocinquanta giorni. Ha impugnato altresì il successivo decreto del Questore di Rimini, che ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il fondamento del provvedimento prefettizio risiedeva in una denuncia-querela per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen., presentata a seguito di una lite tra vicini: il querelante aveva riferito di minacce verbali e di uno spintone al petto che gli aveva fatto perdere l’equilibrio. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 10, 11 e 43 del r.d. n. 773 del 1931, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’eccesso di potere e l’irragionevolezza, sostenendo la propria incensuratezza e l’estraneità dei fatti ai requisiti del titolo autorizzatorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, riuniti i tre motivi per connessione, ha ricostruito i principi consolidati in materia. Il porto d’armi non è diritto assoluto, ma eccezione al divieto generale di detenere armi, riconoscibile solo a fronte di piena sicurezza sul buon uso: la giurisprudenza amministrativa è richiamata a partire da Cons. Stato n. 1972 del 2019 e n. 3435 del 2018. I poteri dell’Autorità di P.S. sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento.
Il Collegio ha nettamente distinto il giudizio prognostico di affidabilità dal giudizio di pericolosità sociale. Il primo si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non esige la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell’accertamento penale, ma richiede una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza. Su questa base è irrilevante che il ricorrente sia incensurato: possono essere valorizzati discrezionalmente fatti ed episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale (Cons. Stato n. 3759 del 2020; n. 11474 del 2022).
Da ciò deriva il rigetto del richiamo ai parametri degli artt. 133 e 203 cod. pen.: tali criteri operano a fini penali e non delimitano lo spazio valutativo dell’Amministrazione. Nella specie, il giudizio di inaffidabilità risultava ancorato a elementi di fatto concreti — la denuncia-querela per minacce e percosse, la lite degenerata e la situazione di reciproca acredine tra le parti accertata dagli Ufficiali di P.G. — e non risultava inficiato da profili di irragionevolezza o da carenza istruttoria.
Il Tribunale ha altresì rilevato che il ricorrente, pur destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, ha omesso di presentare osservazioni, privando l’Amministrazione del proprio apporto istruttorio. Ha inoltre sottolineato che il provvedimento incide su un’attività voluttuaria come la caccia e non su un’attività lavorativa, circostanza che sposta il punto di equilibrio verso la prevalenza delle esigenze di sicurezza collettiva.
Quanto al decreto questorile, il Collegio ne ha confermato la legittimità per le medesime ragioni, evidenziandone la natura vincolata rispetto all’assunto divieto prefettizio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di causa.
Nota della Redazione
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