Rito abbreviato contabile: definizione per pagamento e condanna alle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 36 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016, il collegio pronuncia una sentenza di merito con cui definisce il giudizio all’esito dell’accertato pagamento della somma determinata, non configurandosi né una cessazione della materia del contendere né una estinzione. Il giudice può accogliere l’istanza del convenuto anche in presenza del parere negativo della Procura, valutando autonomamente il merito della richiesta e l’inesistenza di un doloso arricchimento. La definizione non esonera il collegio dalla statuizione sulle spese, che tiene conto dello stato del giudizio, della congruità della somma, del comportamento processuale del convenuto e della virtuale soccombenza.

Il Fatto

La Procura regionale per il Lazio ha citato in giudizio un convenuto chiedendo la condanna al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato, di € 49.519,59: € 19.519,59 per danno patrimoniale da interruzione del nesso sinallagmatico nel periodo febbraio 2017 – giugno 2018 ed € 30.000,00 per danno non patrimoniale all’immagine della Pubblica Amministrazione. I danni derivano da episodi corruttivi accertati in sede penale con condanna irrevocabile.

Costituendosi, il convenuto ha presentato richiesta di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo una somma non superiore al 40 per cento della pretesa risarcitoria. La Procura ha reso parere negativo, invocando un asserito doloso arricchimento. Il collegio, ritenuta insussistente tale circostanza, ha accolto l’istanza con decreto, determinando l’importo in € 14.855,70, pari al 30 per cento del danno contestato. Il convenuto ha eseguito il versamento e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’art. 130, comma 1, c.g.c., che consente al convenuto in primo grado di chiedere il rito abbreviato, previo parere del pubblico ministero, per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria. Il comma 8 prevede che il collegio definisca il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese; il comma 9 qualifica la sentenza di primo grado come non impugnabile.

La Corte esclude che la fattispecie integri una cessazione della materia del contendere o un’estinzione, richiamando i recenti approdi giurisprudenziali (Corte conti, Sez. III centrale d’appello n. 104/2018, sez. Lombardia n. 142/2018 e n. 93/2018, sez. Sardegna n. 120/2017, sez. Lazio n. 234/2019 e n. 128/2021). È necessario un provvedimento di merito, con conseguente applicazione dello specifico dettato normativo in materia di spese.

Quanto al dissenso della Procura, il collegio afferma il potere del giudice di valutare il merito della richiesta indipendentemente dal parere negativo del requirente. Nel caso concreto non si versa in ipotesi di doloso arricchimento: la promessa di quote societarie da intestare a familiari, richiamata negli atti penali, risulta accettata ma mai concretizzata. L’arricchimento non è né acclarato in sede penale né dimostrato in questa sede. Quanto alla congruità, il collegio riduce l’addebito al 30 per cento, considerando l’entità del danno, la gravità della colpa e le circostanze del caso concreto.

Accertato l’avvenuto pagamento, il collegio dichiara definito il giudizio. Sulle spese rileva che nel rito abbreviato la statuizione deve tener conto dello stato del giudizio in cui è proposta l’istanza, della congruità della somma, del comportamento processuale del convenuto, dell’immediato versamento e della virtuale soccombenza. Il rito è concepito a fini deflattivi e non esita in una pronuncia di rito, ma di merito, che presuppone la valutazione sulla fondatezza delle ragioni dell’organo requirente e sulla responsabilità, emergente dagli elementi probatori con sufficiente evidenza. Il collegio dispone pertanto la condanna del convenuto alle spese, da liquidare con separata nota in calce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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