Riliquidazione pensione militare per incrementi stipendiali d.p.r. n. 185/2010 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 178 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il d.p.r. n. 185/2010, nel definire i miglioramenti stipendiali del personale militare per il biennio economico 2008-2009, ne prevede l’attribuzione integrale anche al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del decreto, con effetto sul trattamento di quiescenza. Il Ministero della difesa è tenuto, per la parte di propria competenza, alla predisposizione del mod. PA04 con i dati economico-giuridici aggiornati; l’Inps è competente alla successiva rideterminazione della pensione. Le differenze sui ratei maturati spettano nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dal quinquennio anteriore alla diffida interruttiva. Non sono cumulabili i benefici contrattuali e gli aumenti perequativi, dovendosi attribuire il trattamento più favorevole tra pensione originaria perequata e pensione riliquidata.
Il Fatto
Il ricorrente, ex primo maresciallo luogotenente dell’Aeronautica militare, cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 31 marzo 2010 e titolare di pensione diretta di anzianità dal 1° gennaio 2011, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti dal d.p.r. n. 185/2010 per il biennio 2008-2009.
Il trattamento sarebbe stato liquidato su dati provvisori comunicati dall’amministrazione, parametrati ai valori contrattuali vigenti al dicembre 2009. Dopo la diffida del 25 luglio 2023, il Ministero della difesa ha declinato la propria competenza in favore dell’Inps, subentrato nella trattazione delle pratiche dal 1° gennaio 2010. Entrambe le amministrazioni hanno contestato la propria responsabilità, rendendo necessaria la pronuncia del giudice.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione nella spettanza degli incrementi stipendiali del biennio 2008-2009, con riflesso sulla base pensionabile, in favore del personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza del decreto. Il d.p.r. n. 185/2010, all’art. 2, individua i parametri di incremento per ciascun grado e, ai commi 3 e 4, gli ulteriori criteri applicativi anche ai fini della base pensionabile.
Assume rilievo decisivo l’art. 3, secondo cui le nuove misure degli stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza e i benefici economici sono corrisposti integralmente al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto. Poiché il ricorrente è cessato il 31 marzo 2010, la Corte ritiene applicabili gli incrementi anche nei suoi confronti.
Ne deriva l’obbligo del Ministero della difesa e dell’Inps di porre in essere, ciascuno per la propria competenza, gli adempimenti necessari. La Corte richiama la memoria del Ministero del 3 febbraio 2026, che ha riconosciuto la propria competenza per la predisposizione del mod. PA04, ferma la competenza dell’Istituto alla successiva rideterminazione del trattamento.
Quanto agli arretrati, spettano le differenze sui ratei maturati nei limiti della prescrizione quinquennale, con decorrenza dal 1° agosto 2018, tenuto conto dell’interruzione intervenuta con la diffida del 25 luglio 2023. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., in regime di cumulo parziale secondo i criteri delle SS.RR., sent. 10/QM/2002.
Sulla richiesta di aumenti perequativi, la Corte richiama la giurisprudenza contabile che nega la cumulabilità con i benefici contrattuali, dovendosi attribuire il trattamento più favorevole tra pensione originaria perequata e pensione riliquidata. Il ricorso è accolto nei limiti esposti, con compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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