Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 635 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto al personale docente il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ne ordina l’esecuzione integrale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato d’ufficio il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito con istanza del creditore e provvede entro i successivi sessanta giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. La condanna alle spese presuppone un inadempimento non contestato e può essere modulata tenendo conto della serialità e della stereotipia delle controversie. La mancata previsione di astreinte è giustificata dalla stringente e celere procedura di ottemperanza già disposta.

Il Fatto

Un’istituzione scolastica aveva ottenuto dal giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, l’accertamento del diritto di una docente al beneficio di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo di € 2.000,00 oltre accessori. La sentenza era stata notificata in copia attestata conforme e non era stata spontaneamente eseguita.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la condanna alle spese e il pagamento di quanto ritenuto di giustizia per ogni giorno di ulteriore inadempimento. L’Amministrazione intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si era formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la rituale notifica e prima della proposizione del ricorso.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non aveva ottemperato alle statuizioni del giudicato. Il Collegio ha richiamato, per identità di questione, la propria sentenza n. 117 del 2024 e i numerosi conformi precedenti, decidendo in conformità.

Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso e adottato le misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente preposto alla competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario e di avvalersi delle strutture organizzative.

Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento alla data di presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, determinati tenendo conto della serialità e della stereotipia delle controversie, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il Collegio non ha ritenuto di applicare astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della celere procedura di ottemperanza già disposta, in linea con i propri precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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