Accesso agli atti: la reiterata istanza con nuovo interesse è ammissibile (TAR Lazio n. 14774 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La reiterazione dell’istanza di accesso, sorretta da un interesse ostensivo diverso da quello originariamente rappresentato, impone all’amministrazione un nuovo riscontro nel merito e consente al richiedente di agire contro il secondo diniego anche se il primo non sia stato impugnato nei termini. Il diniego precedente, da intendere rebus sic stantibus, non assume rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale. Il giudizio sulla spettanza del diritto di accesso resta però limitato all’interesse dedotto in sede procedimentale: non è ammessa l’introduzione nel processo di pretese o ragioni mai prima esposte. La qualità di subcontraente, posta a fondamento della richiesta, deve essere allegata e provata, e non può essere desunta.

Il Fatto

Una società, mandante di un’ATI che gestiva servizi culturali presso un sito archeologico, ha chiesto alla Fondazione teatrale committente la documentazione relativa ai rapporti con la società mandataria, riferendosi sia all’accesso documentale sia all’accesso civico generalizzato. La prima istanza, avanzata a gennaio, faceva leva sull’obbligo di rendiconto della mandataria e sulla responsabilità solidale delle imprese riunite verso la stazione appaltante.

Respinta l’istanza a marzo, la società ha presentato una seconda richiesta ad aprile, qualificandosi come subcontraente e invocando il diritto al pagamento diretto ai sensi dell’art. 119, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023. La Fondazione ha replicato che si trattava di mera reiterazione dell’istanza respinta e non impugnata. La società ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro entrambi i dinieghi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue le due istanze: la documentazione richiesta non è del tutto coincidente e, soprattutto, l’interesse ostensivo è diverso. Nella prima la posizione legittimante era collegata all’obbligo di rendiconto della mandataria ex art. 1713 c.c.; nella seconda deriva da un rapporto di subappalto, con il conseguente diritto di agire verso la stazione appaltante per il pagamento diretto.

Il ricorso è quindi irricevibile per tardività della notifica nella parte relativa al diniego di marzo, conosciuto dall’interessata l’11 marzo 2026 e notificato l’8 maggio 2026, oltre il termine di trenta giorni dell’art. 116, comma 1, c.p.a.. È invece respinta l’eccezione di inammissibilità riguardo alla nota di aprile, perché la seconda istanza ha contenuto diverso. Trova applicazione il principio dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 2006: il cittadino può reiterare l’istanza e pretendere riscontro in presenza di fatti nuovi o di una diversa prospettazione della posizione legittimante.

Nel merito, però, il ricorso è infondato. Il giudizio sulla spettanza del diritto di accesso incontra il limite insuperabile del contenuto dell’istanza procedimentale, secondo il Cons. Stato, Sez. V, n. 1914 del 2024, che ribadisce il divieto di inversione tra procedimento e processo. La società non ha provato la qualità di subappaltatrice, anzi contrastante con quella di mandante dell’ATI risultante dagli atti: il riparto interno al raggruppamento è vicenda giuridica diversa e logicamente incompatibile con il subappalto, come chiarito dal TAR Emilia Romagna n. 71 del 2026.

Neppure l’accesso civico generalizzato può essere accolto. La censura sul mancato riscontro del responsabile della trasparenza è smentita in fatto dall’esistenza di una nota di rigetto autonoma e non impugnata. Nel merito, la richiesta formulata con il mero richiamo della normativa si presenta come surrogato dell’accesso documentale, con finalità egoistica incompatibile con le finalità di trasparenza proprie dell’istituto, secondo il Cons. Stato n. 6589 del 2023. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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