Vincolo culturale ex art. 10, comma 3, lett. d-bis), codice beni culturali e riedizione del potere dopo annullamento (TAR Lazio n. 13337 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse culturale di un’opera di autore non più vivente la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fondata sull’art. 10, comma 3, lett. d-bis), d.lgs. n. 42/2004, non è nulla per difetto di attribuzione ex art. 21-septies, legge n. 241/1990, trattandosi di potere astrattamente sussistente; l’eventuale esercizio in difformità dal paradigma normativo integra una mera violazione di legge, con conseguente annullabilità ex art. 21-octies. La riedizione del potere dopo l’annullamento giurisdizionale di un precedente vincolo, adottato sulla base di una diversa lettera del medesimo art. 10, comma 3, non integra violazione del giudicato né del principio del one shot temperato, difettando l’esercizio del medesimo potere. L’onere motivazionale del provvedimento di vincolo è soddisfatto anche per relationem, mediante il richiamo alle controdeduzioni dell’Ufficio esportazione che integrino la relazione storico-artistica.
Il Fatto
Una galleria d’arte statunitense impugnava il decreto ministeriale del 22 luglio 2025 che dichiarava l’eccezionale interesse artistico e storico di un dipinto di autrice del Novecento, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. d-bis), 13, 14 e 15 del d.lgs. n. 42/2004. Il provvedimento era stato adottato all’esito del procedimento di cui all’art. 65, comma 4-bis, del Codice, per la circolazione di opere eseguite da più di cinquanta e meno di settant’anni. Il medesimo dipinto era già stato sottoposto a vincolo nel 2022, ai sensi della lett. d) dell’art. 10, comma 3, quale bene di interesse storico-relazionale; tale decreto era stato però annullato dal TAR Lombardia nel 2023, per carenza motivazionale del nesso con la storia della cultura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria di replica depositata dal Ministero, ritenendola una memoria principale tardiva in quanto non riferita alla memoria conclusionale avversaria, in applicazione del principio per cui la replica non può essere considerata prima memoria oltre il termine di cui all’art. 73 c.p.a.
Esaminando il merito, il Collegio ha escluso la nullità del decreto per difetto di attribuzione: il potere di vincolare opere di autore non più vivente eseguite da oltre cinquanta anni è espressamente attribuito al Ministero dall’art. 10, commi 3, lett. d-bis), e 5, del Codice, in combinato disposto con l’art. 65, comma 4-bis. L’eventuale carenza dei presupposti integra un’ipotesi di annullabilità, non di nullità, dovendosi distinguere la carenza di potere in astratto da quella in concreto.
Quanto alla motivazione, la Corte ha ritenuto che il decreto impugnato non fosse una mera ripetizione del precedente annullato, contenendo elementi di novità, quali il riferimento alla mostra parigina sul Surrealismo e, soprattutto, la valorizzazione del legame personale tra l’artista e la collezionista, desunto dall’autobiografia di quest’ultima e da documenti del suo archivio. Tali elementi, valutati ai sensi del criterio della “testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo” di cui agli Indirizzi, sono stati considerati idonei a supportare l’eccezionalità dell’interesse, non risultando né illogici né contraddittori.
Il TAR ha infine respinto la censura di violazione del giudicato e del one shot temperato: i due vincoli erano stati adottati in esercizio di poteri diversi, fondati su lettere diverse dell’art. 10, comma 3, sicché la riedizione era fisiologica e non elusiva. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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