Mancato riversamento dell’imposta di soggiorno e condanna dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 3 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto, nell’ipotesi di conto compilato d’ufficio e non depositato dall’agente contabile entro il termine, ha natura cautelativa e il suo transito alla fase processuale è doveroso, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile. Accertato il mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, l’agente contabile non può essere discaricato ed è condannato al pagamento dell’importo, oltre agli interessi dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito. Restano a suo carico l’obbligo di rifondere le spese sostenute dall’amministrazione per la compilazione d’ufficio, la sanzione pecuniaria già comminata dal giudice designato e le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2017. Il conto è stato compilato d’ufficio e depositato oltre il termine di legge, poiché l’agente contabile non vi aveva provveduto; per tale inottemperanza le è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa di settore. In un primo momento il conto era stato parificato dallo stesso Capo Area; a seguito di una nota istruttoria del magistrato relatore, che aveva evidenziato l’esigenza di rispettare il principio di alterità, la parificazione è stata effettuata con determina del Direttore generale.
Dall’esame del conto è emerso un mancato versamento di 483,00 euro, pari agli importi dovuti per il terzo e il quarto trimestre del 2017. La Procura regionale ha chiesto la condanna dell’agente contabile al pagamento della somma in favore del Comune, oltre alle spese del giudizio. Né l’agente contabile, regolarmente citata, né l’amministrazione interessata hanno presentato memorie.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 147 del codice della giustizia contabile, che disciplina l’iscrizione a ruolo del conto. Il giudizio di conto trova fondamento in tale disposizione: l’iscrizione a ruolo è fisiologicamente destinata ad avere luogo quando il magistrato relatore rileva che il conto non pareggia o non è regolare, oppure constata che devono essere operate rettifiche o adottati provvedimenti interlocutori o definitivi.
Il comma 3 dell’articolo prevede che l’udienza sia sempre fissata, tra l’altro, per i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati. La Corte chiarisce la ratio della lettera a): garantire la verifica della piena regolarità del conto compilato d’ufficio e non presentato dall’agente contabile entro il termine. La sottoposizione al giudizio della Sezione, in questa particolare ipotesi, ha dunque natura cautelativa: un conto non presentato o non depositato rende di per sé doveroso il transito dalla fase istruttoria, rimessa al magistrato designato e connotata da informalità, a quella processuale.
Nel merito, dal conto giudiziale compilato d’ufficio emerge che l’agente contabile non ha riversato gli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno relativi al terzo e al quarto trimestre del 2017, per un mancato riversamento complessivo di 483,00 euro. L’agente contabile non può quindi essere discaricata e deve essere condannata al pagamento di tale somma, oltre agli interessi dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito.
Restano fermi l’obbligo di rifondere al Comune le spese sostenute per la compilazione d’ufficio del conto e la sanzione pecuniaria già comminata dal giudice designato. Le spese di giudizio, infine, sono poste a carico dell’agente contabile, che ha reso necessaria la celebrazione del giudizio, e sono liquidate nel dispositivo: la Corte dichiara l’irregolarità del conto, non discarica l’agente e la condanna al pagamento di 483,00 euro in favore del Comune, oltre interessi fino al soddisfo, e alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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