Prescrizione quinquennale del danno erariale da pagamenti per impianti mai funzionanti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 3 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione risarcitoria, ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, identificato con la perdita patrimoniale subita dall’amministrazione e non con la sua successiva conoscibilità. Lo spostamento in avanti del dies a quo alla scoperta del danno è ammissibile solo se il Procuratore contesti e provi l’occultamento doloso, consistente in un quid pluris di attività fraudolenta idonea a nascondere le conseguenze lesive per l’erario. La piena conoscenza del pregiudizio e delle sue cause da parte dell’ente danneggiato, ben oltre il quinquennio, non sospende né interrompe la prescrizione, restando irrilevante ogni conoscibilità con ordinaria diligenza.

Il Fatto

Il giudizio scaturisce da una segnalazione di danno della Guardia di Finanza del 3 maggio 2022 e concerne il programma nazionale di energia termica rinnovabile “Il sole negli enti pubblici”, articolato nel c.d. progetto Pentagon. L’appalto prevedeva l’installazione di impianti solari termici per l’acqua calda sanitaria in ventiquattro presidi ospedalieri delle aziende sanitarie di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, con finanziamento ministeriale al 65% e quota residua a carico della E.S.C.O. aggiudicataria.

Gli impianti, realizzati nel 2012, non sarebbero mai entrati in funzione per malfunzionamenti e assenza di titoli edilizi. La Procura regionale ha citato il RUP dell’appalto, il direttore dei lavori, il presidente e il responsabile tecnico del consorzio incaricato della gestione, contestando un danno di € 803.951,53 corrispondente alle risorse ministeriali inutilmente impiegate. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, la prescrizione dell’azione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria le eccezioni di nullità della citazione ex art. 86, comma 6, cod. giust. cont., sollevate per asserita incertezza sull’individuazione e quantificazione del danno. L’eccezione è respinta: la norma sanziona solo l’omissione o l’assoluta incertezza dei requisiti dell’editio actionis, non la loro condivisibilità, che attiene al merito. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sezioni unite, n. 8077/2012) e contabile, la Corte rileva che i passaggi della citazione invocati dai convenuti sono tra loro consequenziali: l’inutilità dell’elargizione di denaro pubblico discende dal mancato utilizzo degli impianti.

È respinta anche l’eccezione di aberratio in ordine alla legittimazione attiva. Il pregiudizio è patito dall’ASP di Cosenza, ente destinatario finale delle somme e soggetto che ha disposto gli ordinativi di pagamento, non dal Ministero dell’Ambiente, pur concorrente nel finanziamento.

La Corte accoglie invece l’eccezione di prescrizione. Il fatto dannoso ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 coincide con la perdita patrimoniale e, nel caso di specie, con la data dei singoli pagamenti, l’ultimo dei quali effettuato il 1° aprile 2016. Il Procuratore non ha contestato l’occultamento doloso, condizione necessaria per far decorrere il termine dalla scoperta del danno.

Il Collegio esclude che tale occultamento possa ravvisarsi: il danno, i suoi possibili autori e le caratteristiche dell’azione erano ben noti all’amministrazione. Dirimente è la perizia del 14 aprile 2018, conferita dall’ASP con delibera del 6 aprile 2018, che ha accertato l’assenza di titoli edilizi, lo stato di abbandono degli impianti e la rovina di vari pannelli. Si tratta degli stessi fatti posti dalla Procura a fondamento del danno, noti all’ente oltre cinque anni prima degli inviti a dedurre notificati tra il novembre e il dicembre 2023, primo atto interruttivo.

La pretesa risarcitoria è pertanto dichiarata integralmente prescritta nei confronti di tutti i convenuti, con compensazione delle spese ex art. 31, comma 3, cod. giust. cont.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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