Obbligo vaccinale militare: sospensione senza detrazione anzianità di grado (TAR Lazio n. 3885 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, nel prevedere quale unica conseguenza dell’accertata mancata sottoposizione alla profilassi vaccinale la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, costituisce disposizione speciale di stretta interpretazione. Essa non giustifica ulteriori conseguenze penalizzanti, come la detrazione dell’anzianità di grado, restando il sacrificio del privato limitato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve pertanto ritenersi illegittimo ogni provvedimento che estenda gli effetti del periodo di sospensione ad altri istituti del rapporto d’impiego, segnatamente contributivi e di carriera. Restano salvi gli effetti derivanti da altre speciali disposizioni o da principi inderogabili di legge, come la non computabilità dei periodi ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche o dei periodi di comando richiesti nelle procedure di avanzamento.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri veniva sospeso dal servizio per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2, con provvedimento notificato il 7 gennaio 2022. La sospensione operava dal 29 dicembre 2021 al 24 marzo 2022.

Con successivo decreto dirigenziale del 23 dicembre 2022, notificato l’11 gennaio 2023, l’Amministrazione disponeva la detrazione dell’anzianità di grado di 88 giorni. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, unitamente agli atti generali presupposti, deducendo sei motivi e sollecitando la rimessione di questioni di legittimità costituzionale e la disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione. Le Amministrazioni intimate resistevano al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., in ragione dell’avvenuta impugnazione di atti generali. Nel merito, rileva che il ricorso è affetto da parziale irricevibilità quanto all’impugnazione del provvedimento di sospensione: questo era stato notificato il 7 gennaio 2022, mentre il ricorso è stato proposto solo il 26 febbraio 2023, ben oltre i termini perentori di decadenza. Tale declaratoria preclude l’esame delle censure articolate sul punto e delle connesse richieste di verifica unionale e costituzionale.

Diversa è la sorte dell’impugnazione del provvedimento di detrazione dell’anzianità, tempestivamente gravato. Il Tribunale ritiene fondato il rilievo della mancata ascrivibilità di tale ulteriore conseguenza alle disposizioni che prevedevano la sospensione. La Sezione richiama il proprio orientamento secondo cui l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, affermatosi nella giurisprudenza della Consulta come punto di equilibrio tra valori costituzionalmente garantiti, è disposizione speciale di stretta interpretazione.

Il Collegio richiama plurimi precedenti conformi, tra cui TAR Veneto n. 1917 del 2024, TAR Sicilia, Catania, n. 1700 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, n. 1877 del 2023 e TAR Lombardia, Milano, n. 16 del 2023. Da questi si evince che la norma limita le conseguenze della sospensione alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso, derogando a ogni altra disposizione di ordine generale. L’interpretazione deve quindi restare stretta, per limitare il sacrificio al privato a quanto espressamente previsto.

Ne consegue l’invalidità di clausole o provvedimenti che estendano gli effetti del periodo di sospensione ad altri istituti, in primis quelli contributivi e di carriera. Una simile estensione si tradurrebbe in indebita incisione dei diritti del militare nell’ambito del rapporto d’impiego. Resta ferma la possibilità che alla sospensione conseguano gli effetti previsti da altre speciali disposizioni o da principi inderogabili di legge.

Il ricorso è dunque accolto parzialmente: è annullato il provvedimento di detrazione dell’anzianità e gli atti presupposti, nei sensi di cui in motivazione. Le spese di lite sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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