Revocazione inammissibile se si contesta l’interpretazione e non l’abbaglio percettivo (Cons. Stato n. 4516 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, tale da indurre il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale. Esso deve emergere con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e deve costituire elemento decisivo della sentenza. Non integra l’errore revocatorio la contestazione dell’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio. La revocazione non può pertanto trasformarsi in strumento di critica al giudizio espresso dal giudice d’appello, quasi fosse un terzo grado di giudizio.

Il Fatto

La società promotrice, in nome proprio e per conto delle società indicate, ha chiesto la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello avverso la pronuncia del T.a.r. per il Lazio n. 21502 del 2024 e respinto il ricorso del promotore avverso il silenzio serbato sulla diffida a definire la procedura di project financing relativa al collegamento autostradale Orte-Mestre.

Il giudice d’appello aveva ritenuto inammissibile l’azione per intervenuti arresti procedimentali formali, richiamando passaggi della sentenza della medesima Sezione n. 873 del 2025. La ricorrente ha dedotto due errori revocatori, ravvisati nei paragrafi della sentenza mutuati da quella pronuncia, concernenti la supposta revoca implicita della dichiarazione di pubblico interesse e il preteso arresto determinato dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dalla nota dell’8 febbraio 2017.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i requisiti dell’errore di fatto secondo l’orientamento consolidato, richiamando Cons. Stato, V, n. 1824 del 2016, Cons. Stato, IV, n. 2431 del 2015 e Cons. Stato, V, n. 1640 del 2017. L’errore deve attenere a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, ed essere decisivo per la pronuncia.

Quanto al primo profilo, il motivo è inammissibile. La censura non investe l’omessa considerazione di un documento, ma l’interpretazione della sequenza procedimentale e l’asserita qualificazione in termini di revoca implicita. Né nella sentenza impugnata né nella n. 873 del 2025 si rinviene l’affermazione dell’esistenza di una revoca implicita: si dà atto che dal parere n. 70/2016 del Consiglio superiore, non impugnato, emerge l’inattuabilità del progetto.

Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che esula dal perimetro dell’errore revocatorio l’erronea interpretazione delle norme, l’inesatto apprezzamento del materiale probatorio e l’anomalia del procedimento logico di interpretazione. Il discrimine tra errore revocatorio ed errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di attività valutativa che contraddistingue il secondo.

Applicando tali principi, il Consiglio di Stato rileva di aver richiamato le vicende successive al parere, dimostrando piena contezza delle stesse, ma di non averle ritenute idonee a superarne il contenuto ostativo, valutandole come comportanti un arresto procedimentale. La ricorrente sollecita dunque un’inammissibile rivalutazione di merito sul significato del parere e sulle vicende successive, oggetto di dettagliate contestazioni delle controparti e divenute punto controverso della decisione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni costitute e dell’ANAS S.p.A., liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori per ciascuna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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