Retribuzione professionale docenti: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2335 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento di somme, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, integra il presupposto per la declaratoria di inottemperanza dell’amministrazione. Ove il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato e l’amministrazione non abbia effettuato pagamenti neppure parziali né dedotto alcunché, il credito si intende non contestato nell’an e nel quantum. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con spese e compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il Tribunale di Monza, sezione lavoro, con sentenza del 7 novembre 2023, ha accertato il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per i contratti di supplenza breve e saltuaria oggetto di causa. Per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma lorda di euro 818,44, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata il 17.11.2023 ed è passata in giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, precisando di richiedere l’esecuzione del solo importo relativo alla sorte e non alle spese legali, espressamente escluse dal giudizio. L’amministrazione si è costituita. Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza e rileva che, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è fondato e il TAR dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo. Assegna quindi all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, tenendo conto della serialità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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