Riconoscimento titolo estero di sostegno e obbligo di valutazione comparativa (TAR Lazio n. 3843 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Istruzione non può rigettare l’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero fondandosi sulla sola distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri dell’università che li rilascia. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione comparativa in concreto tra il percorso formativo estero e quello prescritto in Italia, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il diniego che affermi una radicale diversità tra i due percorsi senza dimostrarla, e senza spiegare perché le misure compensative di cui all’art. 14 della direttiva 2005/36/CE non possano colmare le lacune formative, è affetto da difetto di motivazione. L’obbligo di esame delle competenze complessivamente acquisite sussiste anche quando la fattispecie non ricada nell’ambito di applicazione della direttiva, ma in quello degli artt. 45 e 49 TFUE.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna presso un’università di Castellón. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento del 29 ottobre 2024, n. prot. 43473.

Il diniego si fonda su due argomenti. In Spagna il sostegno è una professione regolamentata, accessibile solo con titoli universitari ufficiali; il titolo della ricorrente sarebbe invece un titolo proprio, non abilitante e non riconoscibile negli altri Stati. In ogni caso, il raffronto tra i due percorsi avrebbe rivelato differenze incolmabili. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che in sede cautelare ha accolto la domanda con l’ordinanza n. 1512/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina europea come ricostruita dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Da esse discende che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e adottando, ove necessario, opportune e proporzionate misure compensative.

Su questa base, il primo argomento dell’Amministrazione è illegittimo. La differenza tra titoli ufficiali e titoli propri non è ostativa in sé: il Ministero deve verificare in concreto, con adeguata istruttoria e motivazione e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso seguito all’estero abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia.

Anche il secondo argomento non regge. Il provvedimento afferma una sostanziale diversità dei programmi e incolmabili differenze tra i due percorsi, ma il giudizio appare apodittico e scarsamente argomentato. Gli uffici non chiariscono perché le misure compensative previste dall’art. 14 della direttiva 2005/36/CE — ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio — non possano colmare le lacune della formazione estera, comunque incentrata sulla figura dell’alunno con bisogni educativi speciali. Il docente di sostegno di cui alla legge n. 517 del 1977 possiede competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori, in Spagna come in Italia.

Il Tribunale richiama infine la giurisprudenza euro-unitaria, da ultimo la sentenza della Corte di Giustizia, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24. Quando la situazione non ricade nella direttiva ma negli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità dello Stato membro ospitante devono prendere in considerazione l’insieme dei titoli e dell’esperienza pertinente, procedendo a un confronto con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Gli articoli 45 e 49 TFUE non impongono di considerare un titolo non riconosciuto nello Stato di origine, ma lo Stato ospitante resta libero di tenerne conto nella valutazione comparativa.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di diniego annullato, ai fini del riesame dell’istanza e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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