Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 3773 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente, impone al giudice amministrativo di prendere atto dell’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria consegue al principio dispositivo e trova il proprio fondamento nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ne costituisce l’espressa base normativa. L’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato i decreti del Ministero della Salute del 6.7.2022 e del 6.10.2022, relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e alle linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e connessi.

Nel corso del giudizio, con atto depositato in data 6 novembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito e ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione si fonda sul principio dispositivo e sull’applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale ha richiamato, a sostegno della declaratoria, un indirizzo consolidato, citando Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n. 867 e Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n. 5813. Tali precedenti confermano che la sopravvenuta caducazione dell’interesse alla decisione comporta la pronuncia in conformità.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifichino l’integrale compensazione tra le parti. La scelta tiene conto della complessità della materia e della natura delle questioni coinvolte, che attengono al ripiano del superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con spese compensate e con l’ordine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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