Proroga del termine del commissario ad acta per l’ottemperanza al giudicato (TAR Abruzzo n. 389 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta, nominato per l’esecuzione del giudicato, può richiedere una proroga del termine per l’espletamento dell’incarico qualora il procedimento di esecuzione sia ancora in corso. Il giudice dell’ottemperanza, valutata la diligenza del commissario e la sussistenza di un procedimento esecutivo avviato, può assegnare un ulteriore termine, decorrente dalla comunicazione o notifica del provvedimento di proroga, per il completamento dell’attività affidata. La proroga costituisce un istituto di natura ordinatoria finalizzato ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, senza che ciò comporti una nuova valutazione del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente scolastico, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Vasto, passata in giudicato, che riconosceva il suo diritto a un avanzamento economico. A seguito dell’inadempimento dell’amministrazione, il ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
Con sentenza n. 417 del 2025, il TAR aveva accolto il ricorso e nominato il commissario ad acta, affidandogli l’incarico di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. Successivamente, il commissario nominato ha presentato un’istanza di proroga del termine per l’espletamento dell’incarico, documentando che il procedimento di esecuzione risultava ancora in corso.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di proroga presentata dal commissario ad acta, rilevando che il procedimento di esecuzione era effettivamente in corso. La valutazione del giudice si è concentrata sulla necessità di garantire la piena attuazione del giudicato, senza interrompere un’attività esecutiva già avviata e positivamente indirizzata.
L’ordinanza sottolinea come la proroga del termine non sia un mero atto di cortesia verso il commissario, ma risponda all’esigenza di assicurare il risultato finale dell’esecuzione. Il giudice ha quindi ritenuto che l’assegnazione di un ulteriore termine di giorni 30 fosse strumentale al completamento dell’incarico, evitando così un’inutile regressione del procedimento e la necessità di una nuova nomina.
Il provvedimento specifica che il nuovo termine decorre dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza stessa, garantendo così la certezza del dies a quo per l’adempimento. La decisione si pone in linea con la funzione tipica del giudizio di ottemperanza, che è quella di dare concreta esecuzione al giudicato, attraverso strumenti flessibili come la nomina del commissario ad acta e la modulazione dei relativi termini.
Infine, il Tribunale ha disposto il deposito dell’ordinanza presso la Segreteria, che ne darà comunicazione alle parti, assicurando la conoscenza legale del provvedimento e la sua operatività.
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Nota della Redazione
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