Sospensione implicita del procedimento disciplinare fino alla conoscenza della sentenza penale (TAR Lazio n. 2733 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare di stato che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti commessi dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio, è doverosamente sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile. La sospensione opera anche implicitamente, senza necessità di un atto formale di differimento, ove il procedimento riguardi condotte funzionali. Da tale piena conoscenza decorrono i termini per la contestazione degli addebiti, rispettivamente di novanta giorni ai sensi dell’art. 1392, comma 1, c.o.m. e di sessanta giorni in via generale. La scelta della massima sanzione di stato rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Un militare della Guardia di Finanza, all’epoca in servizio presso un Nucleo di Polizia Tributaria, è destinatario di contestazioni disciplinari per avere ricevuto, per il tramite di un intermediario, una somma di denaro quale compenso per un intervento finalizzato a risolvere positivamente un accertamento fiscale in corso.

All’esito dell’inchiesta formale e del rapporto finale, il Comando Interregionale dispone la perdita del grado per rimozione con decorrenze differenziate sul piano giuridico ed economico. Il ricorrente impugna la determina davanti al TAR Lazio, deducendo la tardività dell’azione disciplinare e il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta la tardività del procedimento: l’Amministrazione sarebbe stata a conoscenza dei fatti già dal marzo 2013, a seguito dell’applicazione di una misura cautelare personale, e avrebbe contestato gli addebiti solo nel maggio 2022, oltre il termine di cui all’art. 1392, comma 2, c.o.m..

Il Collegio respinge la doglianza muovendo dall’art. 1393 c.o.m., che impone la sospensione del procedimento disciplinare quando questo riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. La Corte richiama in proposito Cons. Stato, Sez. II, n. 9506 del 26.11.2024, per affermare che la sospensione è doverosa a prescindere da un atto formale di differimento.

Pertanto il procedimento deve ritenersi almeno implicitamente sospeso fino all’acquisizione della sentenza di proscioglimento del Tribunale, avvenuta il 3 marzo 2022. Da quella data, secondo l’art. 1392, comma 1, c.o.m., decorre il termine di novanta giorni per la contestazione degli addebiti. La notificazione dell’ordine di inchiesta formale del 9 maggio 2022 risulta intervenuta a distanza di soli sessantasette giorni, con conseguente integrale rispetto del termine normativo. Il motivo è respinto.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene la sanzione adeguatamente motivata sotto il profilo della gravità dei fatti. La condotta di millantato credito è incompatibile con la permanenza in un Corpo che svolge funzioni di contrasto e repressione dell’illegalità, risultando irrilevanti i positivi precedenti di carriera. Richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 3053 del 3 aprile 2024, n. 6657 del 25 luglio 2025 e il parere della Sez. I n. 849 del 5 luglio 2024. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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