Responsabilità della P.A. e colpa scusabile da incertezza normativa (Cons. Stato n. 5639 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa non può desumersi dal solo annullamento giurisdizionale del provvedimento. Occorre invece accertare se l’adozione dell’atto illegittimo sia stata determinata da un errore scusabile, avuto riguardo alla configurabilità oggettiva dell’illecito e, quindi, alla chiarezza del quadro normativo di riferimento. Quando la disciplina primaria non definisce compiutamente i presupposti dell’atto e il contesto applicativo presenta orientamenti interpretativi confliggenti tra gli organismi istituzionali competenti, la scelta dell’amministrazione, poi smentita in sede giurisdizionale, non integra di per sé la colpa. In tal caso, assolto l’onere probatorio sulla mancanza dell’elemento soggettivo, la domanda risarcitoria va respinta.
Il Fatto
Una società che eroga corsi di formazione professionale presenta nel 2019 alla Regione un’istanza di autorizzazione per un corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, ai sensi del d.lgs. n. 42/2017. L’amministrazione regionale nega l’autorizzazione. Il diniego viene impugnato davanti al TAR e, in sede cautelare, il Consiglio di Stato lo riforma per difetto di motivazione. Riavviato il procedimento, la Regione adotta un secondo diniego, impugnato con motivi aggiunti. Il TAR accoglie il ricorso e la sentenza è confermata in appello.
La società agisce quindi per il risarcimento del danno derivato dal mancato rilascio dell’autorizzazione. Il TAR respinge la domanda, escludendo dolo o colpa in capo all’amministrazione. La società propone appello al Consiglio di Stato, che è chiamato a valutare se l’illegittimità accertata sia sufficiente a fondare la responsabilità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara il gravame caratterizzato da evidenti profili di inammissibilità. L’appellante, pur contestando le statuizioni sulla mancanza dell’elemento soggettivo, non ripropone in modo autosufficiente la domanda risarcitoria nei suoi ulteriori elementi costitutivi — nesso di causalità e quantificazione del danno — limitandosi a un generico rinvio al ricorso di primo grado. Tale modalità viola l’art. 101 del d.lgs. n. 104/2010, che impone la precisa enucleazione contenutistica dei motivi non esaminati dal giudice di prime cure.
Nel merito, la Corte conferma la decisione del TAR. La fonte normativa primaria non è perspicua e, proprio per questa ragione, il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento e gli altri attori del sistema hanno espresso posizioni interpretative tra loro confliggenti. Non era chiaro, in particolare, quali fossero i presupposti dell’accreditamento nazionale dei soggetti abilitati alla formazione.
L’equiparazione tra accreditamento nazionale e regionale, invocata dall’appellante, non poteva ritenersi né scontata né automatica. Il fatto che altre Regioni abbiano assunto posizioni difformi è esso stesso indice della mancanza di univocità del dettato normativo. I pareri del Tavolo, in particolare quello del luglio 2019, non risultano prodotti in giudizio e comunque non hanno acquisito rilievo “abilitante” se non a seguito della sentenza di questa Sezione.
Quanto alla presunta violazione dell’ordinanza cautelare, il pronunciamento si era limitato a rilevare un difetto di motivazione e, come altri provvedimenti propulsivi, ha restituito all’amministrazione l’intero potere decisionale. Alla condotta successiva dell’ente non può quindi attribuirsi un disvalore maggiore di quello del provvedimento originario. Né risulta provata la perdurante inerzia dopo la sentenza favorevole, avendo la Regione dato tempestivamente esecuzione.
Sulla base di tali rilievi, il mancato accoglimento della domanda risarcitoria è confermato. La novità della questione interpretativa giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Nota della Redazione
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