Chiusura dei questionari consuntivi e obbligo di accantonamento al FCDE (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 255 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale di controllo sui questionari consuntivi redatti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 non si traduce in una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati. La chiusura dei questionari, disposta allo stato degli atti, non esonera l’ente locale dall’obbligo di verificare costantemente la sussistenza dei presupposti degli accantonamenti a FCDE e di osservare rigorosamente le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011. La percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto è pari al complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi rispetto ai residui attivi iniziali dei medesimi esercizi.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari sui rendiconti di gestione del comune di Orio al Serio per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2022, redatti dall’organo di revisione secondo i criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie. Il controllo ha investito anche i dati presenti nella BDAP, nel sistema Con.Te. e in altre banche dati disponibili.
In esito all’esame, la Sezione ha formulato una richiesta istruttoria per acquisire chiarimenti su alcuni profili: il disallineamento con la BDAP degli schemi di bilancio per il 2021, il calcolo del FCDE delle annualità 2021 e 2022, la congruenza del fondo rischi contenzioso 2022, il ripiano del debito della società partecipata in liquidazione e la ricostruzione degli effetti dei ristori Covid e degli incrementi della spesa energetica. L’ente ha fornito i chiarimenti richiesti.
La Motivazione della Corte
Sul disallineamento con la BDAP per il 2021, l’ente ha dichiarato di aver corretto la squadratura degli schemi di bilancio, ora acquisiti con esito positivo, riconducendo l’errore al software di contabilità in fase di esportazione dei dati.
In tema di FCDE, la Sezione ha rilevato che gli accantonamenti per il 2021 e il 2022 apparivano sottostimati rispetto alla mole complessiva dei residui attivi. Richiamando la propria precedente delibera n. 108/2020/PRSE, ha ribadito che la percentuale di accantonamento in sede di rendiconto deve essere pari al complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi, calcolata secondo uno dei metodi dell’esempio n. 5 dell’Alleg. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. L’ente ha prodotto i prospetti di calcolo per tutti gli esercizi, precisando di aver utilizzato la funzione automatica del software gestionale secondo il metodo della media semplice e dichiarando congruo l’importo accantonato.
Quanto al fondo rischi contenzioso 2022, l’ente ha documentato la ricognizione del contenzioso pendente e la stima del rischio di soccombenza. Ha segnalato che nel questionario dei debiti fuori bilancio era stata erroneamente inserita la dicitura sull’assenza di contenziosi, mentre nel punto pertinente era stato correttamente indicato l’importo esistente. La Sezione ha ritenuto l’accantonamento giustificato secondo il principio contabile 5.2, lett. h), dell’Alleg. n. 4/2.
Sulle partecipazioni comunali, l’ente ha dichiarato di non aver ripianato alcun debito della partecipata, risultata liquidata ed estinta. Sui ristori Covid ed energetici, l’ente ha rappresentato che l’importo vincolato nel risultato di amministrazione 2020 è stato posto in conformità al DM 30.07.2021, che tutti i trasferimenti emergenziali sono stati impiegati al 31.12.2022 e che non correva obbligo di restituzione.
Alla luce delle verifiche, non sono stati necessari ulteriori approfondimenti, ma la Sezione ha comunque invitato l’ente a verificare costantemente i presupposti degli accantonamenti a FCDE, a osservare rigorosamente il d.lgs. n. 118/2011 e a curare la corretta compilazione dei documenti contabili, delle tabelle delle banche dati e dei questionari. Ha quindi disposto la chiusura dei questionari consuntivi 2019-2022, precisando che tale esito non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati.
Nota della Redazione
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