Resa del conto e distinzione tra debito di custodia e di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 276 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia, ravvisabile solo nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il consegnatario per mero debito di vigilanza è qualificabile agente amministrativo, non agente contabile, e non è obbligato alla resa del conto. I beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso presso le articolazioni dell’ente e riconducibili al suo stato patrimoniale, sono esclusi dall’obbligo di resa, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto e restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale presentato da un dipendente del Comune in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2020. Il conto riguarda beni mobili di pertinenza dell’ente locale, in uso presso le diverse articolazioni comunali e destinati a utilizzazione duratura.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura regionale deposita le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla distinzione tra agente contabile obbligato alla resa del conto giudiziale e agente amministrativo gravato del solo obbligo di vigilanza. La Corte individua l’elemento discriminante nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio.

Il Collegio richiama la pluriennale giurisprudenza contabile, che enuncia tra le altre la Sezione giurisdizionale centrale, sentenza n. 963 del 2017, la Sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 105 del 2017, la Sezione giurisdizionale Abruzzo, sentenza n. 60 del 2017 e, della stessa sezione piemontese, la sentenza n. 354 del 2021, la n. 362 del 2022 e la n. 219 del 2023.

Da tale presupposto deriva che l’obbligo di resa non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative dell’ente. Il consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso.

Nel caso concreto il Collegio rileva la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o di magazzino. Il conto si sostanzia in una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del Comune. Ne consegue che non sussiste l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale, configurandosi unicamente un obbligo di vigilanza. La Corte dichiara pertanto improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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