Pensione privilegiata: onere di prova del nesso causale con il servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 198 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che invochi la dipendenza dell’infermità da causa di servizio è tenuto a dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ove la patologia presenti eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni astratte o ipotetiche, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione al rischio. La consulenza tecnica non costituisce mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma strumento istruttorio volto a integrare l’attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche su fatti già acquisiti. Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensione privilegiata.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Esercito in servizio da anni, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita e stabilizzata, con ogni conseguente statuizione e l’accertamento del presupposto per il futuro riconoscimento della pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 461/2002. La patologia si era manifestata durante attività lavorativa e si era poi aggravata, con ricovero e intervento chirurgico.

Il Dipartimento Militare di Medicina Legale aveva ravvisato una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza, con ascrivibilità alla Tab. B allegata al d.P.R. n. 915/1978. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva invece escluso la dipendenza dal servizio. Il Ministero della Difesa non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha richiamato l’orientamento consolidato della Cassazione sul riparto dell’onere probatorio. Il ricorrente deve dimostrare la riconducibilità dell’affezione alle modalità concrete del servizio: non basta allegare la generica esposizione a condizioni disagiate, se manca la prova del nesso causale o concausale. Sono citate Cass. Sez. Un. n. 11353 del 17.06.2004, Cass. n. 15080 del 26.06.2009 e Cass. n. 21825 del 2014.

La Corte ha osservato che la consulenza tecnica non può supplire alla carenza probatoria della parte. Essa è strumento di integrazione delle cognizioni tecniche del giudice, non mezzo sostitutivo dell’onere della prova, come chiarito da Cass. n. 16778 del 17.07.2009. Tali principi valgono anche davanti alla giurisdizione contabile in materia di pensione privilegiata.

Al fine di completare il materiale istruttorio, con ordinanza n. 9 del 2023 era stato richiesto all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute un parere sulla dipendenza della patologia da causa di servizio. Il parere, reso successivamente, ha escluso il nesso causale o concausale con le patologie descritte in ricorso.

Il Giudice ha ritenuto il parere motivato, convincente e condivisibile, e ha respinto le osservazioni critiche della difesa. L’U.M.L. ha tenuto conto del servizio prestato e degli eventi occorsi, prendendo posizione sui punti fondamentali delle contestazioni. Su queste basi il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese per la natura tecnica della controversia e i profili di incertezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *