Spese compensate nel giudizio di ottemperanza per ricorso anticipato (Corte dei Conti Sez. III App. n. 271 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza contabile il ricorso proposto prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è inammissibile, perché la l. n. 639/1997 impone alla pubblica amministrazione un termine minimo per attivare il procedimento di spesa prima di qualunque iniziativa esecutiva. La previa diffida ad adempiere, già onere indefettibile nell’art. 90 del r.d. n. 642/1907 e ora mera facoltà, resta assorbita dalla medesima scadenza quando notificata in anticipo. Qualora nelle more del giudizio la pubblica amministrazione adegui la prestazione e paghi le somme arretrate, il giudice dichiara la cessata materia del contendere e, in presenza di una non corretta procedura esecutiva del creditore, compensa integralmente le spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Un sottufficiale in quiescenza aveva ottenuto dalla Sezione centrale di appello, con la sentenza n. 150/2021, il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione della quota di rendimento annuo del 2,44% sugli anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995. Divenuta definitiva la pronuncia, il pensionato ne aveva chiesto l’esecuzione all’I.N.P.S. con atto di diffida, quindi aveva notificato ricorso per ottemperanza davanti al medesimo giudice che aveva emesso la sentenza.

L’Istituto si era costituito evidenziando la riliquidazione del trattamento e il pagamento delle somme arretrate sul rateo di luglio 2024, e aveva concluso per la cessata materia del contendere. Il ricorrente aveva preso atto della rideterminazione ma aveva chiesto un rinvio per verificare l’effettivo pagamento e aveva insistito sulla liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del giudizio di ottemperanza contabile, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016. Il sistema precedente, fondato sull’art. 69, comma 2, l. n. 205/2000, era caratterizzato da competenze sovrapposte tra giurisdizioni; la riforma ha accentrato presso le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti l’esecuzione delle sentenze dalle stesse emesse. Il giudizio, disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., ha finalità essenzialmente cognitiva e solo eventualmente esecutiva, e presuppone una sentenza esecutiva, non necessariamente passata in giudicato.

Su un secondo piano, la Corte esamina il presupposto procedurale della domanda. La giurisprudenza contabile ha costantemente individuato nella previa notifica del titolo esecutivo e nella messa in mora le condizioni di ammissibilità dell’azione. La derubricazione della diffida da onere a facoltà non ha eliminato il termine dilatorio: l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, conv. nella l. n. 30/1997, vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata e alla notifica di atto di precetto prima di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Tale termine, secondo Cass. Sez. Un. n. 19883/2019 e Cons. Stato n. 3280/2013, è funzionale alla ragionevole durata del processo esecutivo e alla programmazione contabile degli enti pubblici.

Il principio vale anche per il giudizio di ottemperanza, per la sua sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata. Da ciò consegue che il ricorso notificato prima della scadenza è improcedibile sino al decorso dei 120 giorni, e che è inammissibile la diffida eseguita in anticipo. Nel caso concreto, la sentenza è stata depositata il 9 aprile 2021; la diffida, notificata nel maggio 2023, è divenuta efficace solo da agosto 2023, mentre il ricorso è stato notificato il 14 marzo 2024.

Nelle more, l’Istituto ha adeguato il trattamento e pagato gli arretrati sul rateo di luglio 2024. Il Collegio dichiara quindi la cessata materia del contendere, fattispecie di estinzione di creazione giurisprudenziale, ma dispone la compensazione integrale delle spese. La non corretta procedura esecutiva del creditore, unita ai numerosi impegni contabili in capo all’ente, rende ragionevole il breve lasso di tempo tra la notifica del ricorso e il pagamento. Nulla per le spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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