Ricalcolo pensione militare e soccombenza virtuale: spese compensate (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 408 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta liquidazione della prestazione pensionistica richiesta con il ricorso determina la cessazione della materia del contendere. La domanda di condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale non può essere accolta quando la tesi dell’ente previdenziale, poi superata, risultava condivisa da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile. In tal caso le spese di lite vanno compensate, nonostante l’adempimento sia intervenuto in corso di giudizio e dopo la proposizione della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e della conseguente aliquota fissa del 44%. L’INPS si è costituito rappresentando di aver già rideterminato la pensione in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Riunite, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento, e di aver corrisposto gli arretrati con la rata di aprile 2024. L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Il ricorrente, nel convenire sulla cessazione, ha chiesto la condanna dell’INPS alle spese e competenze del giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento era intervenuto solo il mese precedente. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica concernente l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, domandata con l’atto introduttivo, è stata liquidata. Da ciò deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la conseguente definizione del giudizio senza pronuncia di merito.
Residua la questione delle spese. Il ricorrente invoca la soccombenza virtuale, valorizzando il fatto che il provvedimento satisfattivo è intervenuto in corso di causa e dopo la proposizione della domanda. La Corte non condivide l’impostazione. Richiamando Cass. civ. Sez. VI, ord. 21 gennaio 2021, n. 1098, si afferma che la pretesa alla liquidazione delle spese processuali fondata su tale principio va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti, e prescinde dalle sopravvenute circostanze di fatto che abbiano determinato la cessazione della materia del contendere.
Il punto decisivo è la valutazione della condotta processuale dell’ente. La tesi dell’INPS contraria all’applicazione tout court dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio è stata accolta per un lungo arco temporale da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile. Tale indirizzo può ritenersi ormai recessivo soltanto alla luce dei principi di diritto affermati dalle SS.RR. n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM in sede di risoluzione di questioni di massima.
Ne deriva che la resistenza dell’Istituto non può qualificarsi come ingiustificata. La fondatezza delle ragioni iniziali del ricorrente non è sufficiente, da sola, a fondare la condanna alle spese quando l’ente abbia opposto una tesi sorretta da un orientamento giurisprudenziale non irrilevante, seppure poi superato. Le spese di lite vanno pertanto compensate tra le parti, con nulla per le spese di giudizio.
Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensa le spese di lite e dispone nulla per le spese di giudizio, con trasmissione degli atti alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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