Divieto assunzionale non applicabile ai gruppi consiliari regionali (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 33 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto assunzionale previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito nella l. n. 260/2016, è intestato ai soli enti territoriali e non è applicabile ai gruppi consiliari regionali. Questi ultimi costituiscono soggetti autonomi e distinti dalla Regione di cui fanno parte, qualificati dalla giurisprudenza costituzionale come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale. L’estensione del divieto ai gruppi consiliari non integra un’interpretazione estensiva, ma una vera e propria interpretazione analogica, inammissibile perché la disposizione ha carattere eccezionale e comprime l’autonomia organizzativa dell’ente, in violazione del canone dell’art. 14 delle preleggi. È invece rendicontabile la somma impiegata per sanzioni e spese postali conseguenti al ritardato versamento di oneri contributivi, quando alla scadenza difetti la necessaria liquidità per il mancato accredito dei fondi regionali.

Il Fatto

Un gruppo consiliare costituito in un Consiglio regionale ha impugnato la deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo aveva dichiarato irregolare il rendiconto relativo all’anno 2023, ingiungendo la restituzione di complessivi € 3.831,85. L’addebito riguardava due voci: € 3.592,38 per la retribuzione di contratti lavorativi stipulati in costanza del divieto assunzionale e € 239,47 per sanzioni e spese postali derivanti dal ritardato versamento di oneri previdenziali.

Il gruppo ricorrente ha contestato entrambe le censure: da un lato la violazione dei canoni ermeneutici e degli artt. 117 e 119 Cost., dall’altro l’impossibilità materiale di versare i contributi entro la scadenza per mancanza di risorse. La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e il rigetto del secondo. La questione approda alle Sezioni riunite in speciale composizione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla lettera dell’art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, che sanziona il mancato rispetto dei termini di approvazione dei bilanci intestando il divieto assunzionale agli enti territoriali. I gruppi consiliari non rientrano tra i soggetti qualificabili come enti territoriali sanzionabili.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha qualificato i gruppi consiliari come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentt. n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988). Pur rientrando tra i soggetti riconducibili ai principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, comma 3, Cost., una lettura estensiva degli enti territoriali comprensiva dei gruppi vanificherebbe la ratio della disposizione.

Assume rilievo la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2020/QMIG, secondo cui la norma si configura come disposizione di carattere eccezionale che comprime l’autonomia organizzativa dell’ente, con esclusione dell’interpretazione analogica in applicazione dell’art. 14 delle preleggi. Nel caso di specie è agevole rilevare l’inoperatività della norma, stante la preclusione imposta da tale canone, in ragione dell’estraneità dei gruppi consiliari al procedimento di approvazione del bilancio regionale.

L’interpretazione restrittiva risulta conforme a una lettura costituzionalmente orientata dell’autonomia finanziaria e legislativa delle Regioni (C. cost. n. 39/2014) e della stessa legislazione regionale in tema di assunzioni. Il primo motivo è quindi accolto.

Quanto al secondo motivo, dalle risultanze istruttorie emerge che al 31.12.2022 il saldo era pari a € 1.760,20 e che il primo accredito regionale, di € 11.721,00, è intervenuto solo il 30 gennaio 2023: alla scadenza del 16.01.2023, per un importo superiore a € 5.000,00, non vi era sufficiente capienza. Non appena ricevuto il bonifico, il pagamento è stato effettuato con ravvedimento operoso. Anche il secondo motivo è accolto; i rimanenti restano assorbiti e le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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